Tratto da: EIUS
In tema di edilizia e urbanistica: 1) nell’ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio che spettano disgiuntamente a ciascun coniuge rispetto ai beni oggetto di comunione legale (art. 180 c.c.) rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi a essere destinatario, o a ricevere notificazione, di provvedimenti quali quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell’altro coniuge; onde deve ritenersi che, in mancanza di prova contraria, anche l’altro proprietario ne abbia avuto conoscenza nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente; 2) l’iniziativa giurisdizionale legittimamente intrapresa uti singulus da uno dei coniugi avverso l’ingiunzione demolitoria di un bene in regime di comunione legale comporta la consumazione del relativo diritto di azione anche per l’altro coniuge, al quale conseguentemente si estendono gli effetti (favorevoli e sfavorevoli) del giudicato; 3) poiché il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato quale atto a efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa, la prospettata impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudizio della parte legittimamente costruita può al più impedire l’esecuzione in danno dell’ordine demolitorio, ma non anche l’effetto acquisitivo dell’area di sedime, siccome contemplato come automatico dalla normativa in materia. ► V. anche TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1101/2021, in questa Rivista.