Tratto da EIUS

In tema di edilizia e urbanistica: a) ai sensi dell’art. 39, comma 19, della l. 23 dicembre 1994, n. 724 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), la mera presentazione dell’istanza di condono non determina l’automatica caducazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, né attribuisce al precedente proprietario il diritto alla restituzione del bene, essendo tale diritto subordinato all’effettivo rilascio del provvedimento di condono, ove ne ricorrano i presupposti di legge; b) qualora il provvedimento acquisitivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, la successiva richiesta di restituzione del bene, in assenza di un titolo idoneo a far venir meno l’acquisizione, si sostanzia in un’istanza di autotutela, rispetto alla quale non sussiste un obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Consiglio di Stato, sezione VII, 5 ottobre 2026, n. 7329

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