L’organo consiliare, pur avendone piena potestà, non ha regolamentato la possibilità per un consigliere di registrare i contenuti audio delle sedute di commissioni consiliari.
(Parere n.22150 del 17.7.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha richiesto l’intendimento di questo Ministero in ordine a due quesiti formulati dal presidente di un gruppo consiliare del Comune …. Il primo quesito riguarda la possibilità, per il consigliere, di effettuare la registrazione audio delle sedute della commissione consiliare, al fine di consentire una più accurata trascrizione della seduta stessa. Con il secondo quesito, invece, si chiede quale sia il corretto iter che il consigliere debba seguire al fine di presentare una proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del consiglio comunale. Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n.267/2000 l’ente locale è dotato di ampia potestà regolamentare in materia di funzionamento degli organi e degli uffici, nonché per l’esercizio delle sue funzioni. Con specifico riferimento al consiglio comunale, l’art.38, comma 2, del T.U.O.E.L dispone: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. In tema di commissioni consiliari, il successivo comma 6 stabilisce che, qualora lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite al suo interno con criterio proporzionale, demandando alla fonte regolamentare la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse. È, pertanto, attraverso lo statuto ed i regolamenti che l’ente, nell’esercizio delle proprie prerogative, disciplina ogni aspetto relativo al funzionamento dell’organo consiliare, ivi comprese le modalità di svolgimento delle sedute stesse. In merito, si richiama la circolare n.33 del 19.04.2022 con la quale questo Dipartimento ha precisato la necessità di regolamentazione, da parte dell’ente locale, dello svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse. Tale regolamentazione, come si evince dalla citata circolare, è in linea con le disposizioni del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. atteso che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”. Con riferimento al caso in esame, si osserva che l’art.13 dello statuto del Comune di …, rubricato “Commissioni consiliari”, prevede che le sedute delle commissioni siano pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, nulla disponendo in tema di possibilità di videoregistrazione o registrazione audio delle sedute stesse. Dall’esame dei regolamenti adottati dal consiglio comunale del Comune di …, inoltre, non si rinviene alcuna norma che disciplini espressamente la possibilità, per un consigliere, di effettuare la videoregistrazione o la registrazione audio delle sedute delle commissioni consiliari ai fini prospettati dall’esponente. Infatti, tale possibilità non viene prevista né nel Capo V del regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari – come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n.39 del 29.04.2016 -, né all’interno del recente regolamento, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.14 del 03.03.2026, concernente lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità telematica. A norma dell’art.1 del testé citato regolamento si prevede che le sedute del consiglio comunale si tengono mediante videoconferenza da remoto in via non ordinaria, vale a dire, “in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, previo parere della Conferenza dei Capigruppo che rappresenti una maggioranza qualificata di almeno i sette ottavi dei consiglieri assegnati”. Il successivo art.4 dispone, solo in particolari casi, la possibilità per i consiglieri di partecipare da remoto alle sedute consiliari convocate in presenza. Tali disposizioni, a norma di quanto prescritto dall’art.5 del regolamento, si applicano anche con riferimento alle sedute delle commissioni consiliari, per quanto compatibili. Il regolamento approvato con deliberazione del 03.03.2026 si preoccupa, inoltre, di individuare norme relative alla videoregistrazione delle sedute per esigenze di pubblicità delle sedute stesse – mediante trasmissione in diretta streaming sui canali di comunicazione istituzionale del Comune -, nonché al fine di tutelare la privacy dei soggetti intervenuti (vedasi gli artt.2 e 14). Tali disposizioni parrebbero strettamente connesse con le specifiche ed eccezionali modalità di svolgimento delle sedute individuate nel medesimo regolamento e non prevedono la possibilità di registrazione audio o video della seduta consiliare a fini personali dei consiglieri intervenuti. Pertanto, con riferimento al primo quesito posto dal consigliere, alla luce della disamina sopra esposta, parrebbe intendersi che l’organo consiliare, pur avendone piena potestà, non abbia regolamentato la possibilità per un consigliere di registrare i contenuti audio – sia pure per finalità strettamente personali – delle sedute delle commissioni consiliari. Anche con riferimento al secondo quesito occorre individuare la procedura prevista dalle norme statutarie e regolamentari dell’ente. A tal riguardo, parrebbe doversi fare riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In primis, l’art.13 prescrive che il presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo, stabilisce gli argomenti da trattare nelle riunioni del consiglio comunale – ivi comprese le proposte dei consiglieri –, rispettando le norme di legge e la data di presentazione. Le proposte “devono essere redatte integralmente nella forma degli atti deliberativi e devono essere corredate dei pareri di cui all’art.49 del d.lgs. 267/2000”. Il successivo capo II individua, poi, le modalità di deposito degli atti, le modalità di svolgimento delle sedute, la disciplina della discussione e della votazione delle proposte. Dalla lettura coordinata di tali norme, pertanto, deve ricavarsi l’iter previsto per la presentazione e la successiva sottoposizione al consiglio comunale delle proposte di deliberazione.

