Tratto da EIUS
In tema di diritto di accesso: a) i messaggi WhatsApp, al pari dei messaggi di posta elettronica e degli SMS, conservati nella memoria di un dispositivo elettronico, mantengono la natura di “corrispondenza” tutelata dall’art. 15 Cost. anche dopo la loro ricezione, fintantoché non abbiano perso, per il decorso del tempo o per altra causa, ogni carattere di attualità, trasformandosi in un mero documento storico; b) la loro acquisizione nell’ambito di un procedimento amministrativo può determinarne, in virtù della funzione probatoria assunta, la qualificazione come atti del procedimento e renderli astrattamente ostensibili anche mediante accesso difensivo; tuttavia, l’ostensione non può essere disposta quando non sia dimostrata, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), la necessità o indispensabilità della conoscenza dei contenuti per la cura o la difesa di un interesse giuridico, soprattutto quando la chat coinvolga soggetti terzi estranei al procedimento, dovendo in tal caso prevalere la tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni e della riservatezza dei dati personali.

