La recente sentenza del TAR LAZIO – ROMA, SEZ. IV TER – del 3 luglio 2024 n. 13446 riguarda la legittimità o meno del diniego di differimento della prova orale di un concorso pubblico, ove il concorrente istante abbia comprovato la impossibilità a presenziare per documentate ragioni di salute.
In particolare, detta sentenza afferma la illegittimità del diniego opposto dalla P.A. in ordine ad una istanza avanzata dal candidato di un concorso (nella specie, si trattava di un concorso per funzionari indetto dal Ministero della Giustizia), tendente ad ottenere il differimento della prova orale, nel caso in cui l’istante:
a) abbia tempestivamente fornito all’Amministrazione prova della patologia in ragione della quale gli era impedito presenziare nel giorno e nell’ora calendarizzate per la propria prova orale;
b) l’evento morboso lamentato dal concorrente interessato sia stato anche accertato dal medico di base, il quale riveste la qualità di pubblico ufficiale, di talché il relativo certificato è assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso;
c) l’Amministrazione abbia opposto, a fondamento del diniego gravato, la prescrizione escludente di cui al bando; tale clausola di bando, nella misura in cui impedisce ai candidati concorrenti di poter ottenere, previa richiesta, il differimento della prova orale, nel caso in cui sussistano documentate ragioni che ne impediscano l’espletamento, è manifestamente irragionevole oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione (Cassazione civile, sentenza n. 8713/11).