Tratto da: leautonomie.it

di Arturo Bianco

La stipulazione tardiva dei contratti decentrati, intendendo come tali quelli sottoscritti dopo l’anno di riferimento, non determina come conseguenza il divieto di utilizzazione della parte variabile del fondo; i contratti decentrati possono essere comunque conclusi anche dopo l’anno ed in tal caso le amministrazioni possono utilizzare fin da subito le risorse ripartite; per evitare gli effetti negativi sulla funzionalità dell’ente derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto entro l’anno si può dare corso alla deliberazione unilaterale.

Sono queste le indicazioni, assai innovative e rilevanti, derivanti dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 20/2024.

Possiamo definire la pronuncia come “indulgente” rispetto al fenomeno, che peraltro è assai diffuso della contrattazione collettiva decentrata integrativa che non si conclude entro l’anno; un fenomeno che potrebbe essere per molti versi incoraggiato da questa pronuncia e dalla utilizzazione, anche se sicuramente in modo forzato rispetto alle sue finalità, dei principi dettati dai giudici contabili.

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