Consegna documentazione inerente ordini del giorno del consiglio comunale

 

Territorio e autonomie locali 12 Aprile 2024
Categoria  05.02.02 Funzionamento, organizzazione
Sintesi/Massima 

La messa a disposizione dei documenti relativi agli argomenti da discutere in consiglio comunale costituisce una formalità da adempiere d’ufficio e non coincide col diritto d’accesso previsto dall’art.43, c.2, del d.lgs. n.267/2000 esercitabile dal singolo consigliere.

Testo 

(Parere n.7061 del 23/2/2024) È pervenuta nota del …, con cui un consigliere di minoranza ha chiesto il parere di quest’Ufficio in merito ai tempi di consegna della documentazione inerente gli ordini del giorno del consiglio comunale. Il consigliere ritiene, alla luce anche di un pregresso parere di questa Direzione Centrale, che la documentazione debba essere posta a disposizione dei consiglieri comunali contestualmente alla convocazione del consiglio comunale, salvo casi particolari in cui l’ordine del giorno è inserito su richiesta successivamente alla convocazione. Il segretario comunale ha, invece, escluso tale possibilità, rilevando che il parere ministeriale citato dal consigliere era stato emesso in relazione alla normativa regolamentare di un altro ente locale, non applicabile al Comune di … dotato di un proprio regolamento. Al riguardo, in via generale, occorre precisare che la messa a disposizione dei documenti relativi agli argomenti da discutere in consiglio comunale costituisce una formalità che deve essere adempiuta d’ufficio dall’apparato municipale e non coincide con lo speciale diritto d’accesso previsto dall’articolo 43, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha contenuto più ampio in quanto comprende “tutte le notizie e le informazioni in possesso” degli uffici, utili all’espletamento del proprio mandato, ottenibili a seguito di un atto d’iniziativa del singolo consigliere comunale (cfr. T.A.R. Puglia, sent. n.351 del 18.2.2009). Il funzionamento del consiglio comunale è riservato dallo stesso legislatore statale all’autonomia regolamentare dell’ente, ai sensi dell’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000; il regolamento disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. In merito si osserva che il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale del Comune di … all’articolo 6, rubricato “Convocazioni”, prevede al comma 5 che l’avviso per la prima riunione del consiglio neo-eletto e per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. L’avviso, oltre agli argomenti da trattare, deve indicare anche la data di deposito degli atti in segreteria con l’unico limite, previsto dal successivo comma 9, che dispone “nessuna proposta può essere sottoposta all’esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nell’ufficio di segreteria unitamente ai documenti necessari per essere esaminata”.

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