Tratto da: EIUS
In tema di concorsi pubblici, i titoli di preferenza contemplati dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), sono valutabili pur qualora non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione, purché posseduti alla data della stessa ed esibiti, superate le prove selettive, nel termine stabilito dal bando.