Tratto da: Eius

Sono incostituzionali – per violazione di varî parametri – l’art. 7 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 («Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli»), come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 gennaio 2021, n. 8 («Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli»), là dove consentiva alla Regione Sicilia di ripianare in dieci anni il disavanzo emerso nel 2018 e di sospenderne per un anno il recupero; e l’art. 5 della l.r. Sicilia 30/2021, recante «Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023».

Corte costituzionale, 4 luglio 2024, n. 120

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