ARAN: eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia
La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per motivi personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo?
- Id: 37485
La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).

