Tratto da: Lavoripubblici
È sufficiente inserire negli elaborati dell’offerta tecnica la scansione della firma del tecnico abilitato? Una firma per immagine può essere considerata equivalente alla firma digitale o alla sottoscrizione autografa? E, soprattutto, una simile irregolarità può essere sanata mediante soccorso istruttorio?
A fornire la risposta è il TAR Puglia, sez. Lecce che, con la recente sentenza del 25 maggio 2026, n. 787, è intervenuto sul valore giuridico della firma apposta sugli elaborati dell’offerta tecnica quando il disciplinare richiede la sottoscrizione del tecnico abilitato.
La vicenda è nata dall’esclusione di un operatore economico la cui offerta tecnica era stata ritenuta priva di una valida sottoscrizione del tecnico, come previsto dal disciplinare di gara. Successivamente, però, la stazione appaltante aveva riesaminato la propria decisione, riammettendo il concorrente e giungendo infine ad aggiudicargli l’appalto.
Il TAR ha però ritenuto illegittima tale riammissione, affermando che la documentazione tecnica non era assistita da una valida sottoscrizione del professionista. La semplice immagine della firma, infatti, non può essere equiparata né alla firma digitale né alla firma autografa e, poiché la sottoscrizione del tecnico costituisce un requisito essenziale dell’offerta tecnica, la relativa carenza non può essere sanata mediante soccorso istruttorio. Da qui l’annullamento dell’aggiudicazione.
Il caso riguarda una procedura di gara nella quale la commissione giudicatrice aveva inizialmente disposto l’esclusione di un concorrente rilevando che gli allegati dell’offerta tecnica non fossero sottoscritti digitalmente dal tecnico abilitato, come richiesto dal disciplinare di gara.
A seguito dell’istanza presentata dall’operatore economico, la stazione appaltante aveva tuttavia riesaminato la decisione in autotutela, ritenendo sufficiente la presenza, sugli elaborati progettuali, del timbro professionale e della riproduzione della firma del tecnico. La riammissione aveva quindi consentito all’impresa di proseguire nella procedura fino a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto.
La seconda classificata ha impugnato tale decisione sostenendo che gli elaborati non fossero in realtà validamente sottoscritti, poiché la documentazione non riportava né una firma digitale né una vera firma autografa del progettista, ma soltanto la scansione della sua firma inserita nei documenti informatici.
Il TAR ha evidenziato come il disciplinare prevedesse che le eventuali proposte migliorative dovessero essere corredate dagli elaborati tecnici richiesti e dal computo metrico non estimativo, stabilendo inoltre che tali documenti dovessero essere sottoscritti dal tecnico abilitato. La stessa clausola precisava espressamente che, in assenza della sottoscrizione con firma digitale del professionista, l’offerta tecnica non sarebbe stata valutata e il concorrente sarebbe stato escluso dalla procedura.
Per i giudici amministrativi, una simile previsione è pienamente legittima, poiché la stazione appaltante può subordinare la partecipazione alla gara alla presenza della firma di un professionista qualificato, chiamato ad assumere la responsabilità tecnica delle soluzioni progettuali proposte.
Proprio in relazione alla funzione attribuita alla firma del tecnico abilitato, il giudice ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, osservando che tale sottoscrizione non rappresenta un mero requisito documentale, ma costituisce una garanzia della serietà e della sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte.
Con la firma, infatti, il progettista assume la responsabilità tecnica delle migliorie offerte e fornisce alla stazione appaltante un’attestazione circa la loro praticabilità e la conformità alle prescrizioni tecniche applicabili.
Quando il progetto costituisce parte integrante dell’offerta tecnica, la mancanza della firma del tecnico determina l’assenza di un elemento essenziale dell’offerta, con la conseguente applicazione della clausola espulsiva prevista dalla lex specialis.
Esaminando gli elaborati dell’offerta tecnica, il TAR ha accertato che la documentazione non riportava una firma digitale del tecnico, ma neppure una vera firma autografa. Quella presente sui documenti era, invece, una semplice immagine della firma del professionista, ottenuta mediante scansione e successivamente inserita nei file informatici.
Tale modalità di sottoscrizione non trova alcuna disciplina nell’ordinamento e, proprio per questo motivo, è priva di valore legale. Inoltre, essa non garantisce alcuna affidabilità circa l’effettiva riconducibilità della sottoscrizione al presunto firmatario, poiché non integra una vera firma, ma si limita a riprodurre graficamente una sottoscrizione apposta in altro contesto.
Di conseguenza, la firma per immagine non consente di ritenere rispettata la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara e non è idonea a sostituire la sottoscrizione richiesta dalla lex specialis.
In un caso del genere, ha spiegato il Collegio, non è invocabile nemmeno il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il rimedio riguarda esclusivamente la documentazione amministrativa e non può operare, né in funzione integrativa né in funzione sanante, con riferimento alla documentazione che compone l’offerta tecnica o l’offerta economica, in quanto contrasterebbe con il principio di immodificabilità dell’offerta.
Nel caso di specie, la firma del tecnico non costituiva solo un requisito meramente formale, ma un elemento sostanziale dell’offerta, strettamente collegato alla responsabilità professionale sulle soluzioni progettuali proposte.
Consentirne l’integrazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte avrebbe significato incidere sul contenuto dell’offerta stessa, in contrasto con i principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità degli operatori economici.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso della seconda classificata, ritenendo illegittima la riammissione dell’impresa successivamente risultata aggiudicataria e disponendo, di conseguenza, l’annullamento dell’aggiudicazione.
La decisione richiama quindi l’attenzione degli operatori economici su un aspetto spesso considerato secondario nella predisposizione dell’offerta tecnica. Quando la lex specialis richiede espressamente la sottoscrizione del tecnico abilitato a pena di esclusione, la semplice immagine della firma non può sostituire una valida sottoscrizione e la relativa carenza non è suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

