19/05/2022 – Valore aree Imu e conclusione del procedimento

Valore aree Imu e conclusione del  procedimento

Sentenza 5158 del 28 aprile 2022 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda bis

Il contribuente non può manifestare alcuna pretesa nei confronti dell’ente che, con delibera, abbia attivato la procedura per la determinazione del valore delle aree edificabili per il pagamento dell’Imu, dando mandato all’ufficio competente di individuare un soggetto in possesso dei requisiti per predisporre la relazione di stima del valore delle aree, se dopo non è stato emanato il regolamento.

L’amministrazione non si è autovincolata alla conclusione del procedimento, trattandosi di una scelta discrezionale, e non sono configurabili interessi di altri soggetti meritevoli di tutela.

Questo afferma il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, con la sentenza 5158 del 28 aprile 2022.

Secondo il Tar, per gli atti normativi degli enti locali “non è configurabile un obbligo giuridico di provvedere a fronte del quale possa maturare un silenzio – inadempimento suscettibile di sindacato giurisdizionale”. In questi casi l’amministrazione esprime scelte di natura politica e “non sono configurabili interessi pretensivi meritevoli di giuridica tutela”. Un eventuale vincolo non sarebbe “coerente con l’ampia discrezionalità che caratterizza la potestà normativa, in ordine all’an, quando e quomodo del suo esercizio”.

 

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