20/06/2022 – Per gli incarichi di consulenza è sempre necessario il previo accertamento dell’impossibilità di utilizzare risorse interne e la procedura comparativa | Ius & management – La “regolamentite” colpisce ancora

Per gli incarichi di consulenza è sempre necessario il previo accertamento dell’impossibilità di utilizzare risorse interne e la procedura comparativa | Ius & management

Gli enti locali sono ancora convinti dello “strapotere” dei regolamenti. La quantità di regolamenti che “derogano”, cioè contrastano con la legge, è semplicemente spaventosa.

L’assenza di un qualsiasi efficace controllo di legittimità (i segretari comunali soggetti allo spoil system non sono in grado di arginare il fenomeno), una classe di dirigenti e funzionari permeata per percentuali altissime (il Tuel ammette fino al 30%) di incaricati “di fiducia” e, comunque con formazione non solidissima, una politica locale convinta che i regolamenti possano essere una fonte di diversificazione dalle regole normative, sono la combinazione micidiale, che diffonde in modo pervasivo e molto grave l’azione amministrativa negli enti locali.

I regolamenti sugli incarichi di consulenze, sui contratti, sulla concessione di contributi a terzi, materie per altro definite dalla legge 190/2012 a particolare rischio di corruzione, sono quelli più esposti a “varianti” normative, spesso finalizzate ad infrangere i principi di concorrenza e trasparenza (e, quindi, proprio a violare le regole anticorruzione e a tutela dal conflitto di interessi).

Tuttavia, a Roma si continua a fare orecchie da mercante. Nessuno ammette che la normativa anticorruzione è permeata da disposizioni di principio utilissime e corrette, ma totalmente priva di efficacia, perchè i soggetti chiamati ad applicarli, negli enti locali i segretari comunali, non hanno nessun concreto potere di intervento per prevenire le storture operative, che partono già da norme regolamentari velleitarie e contrastanti con la legge.

L’attività della Corte dei conti è generica, generalizzante e certamente tardiva, visto che la funzione di “controllo collaborativo” o di “controllo sulla gestione” non possono entrare nel dettaglio delle scelte e, il primo, si mantiene su principi generali, il secondo interviene a danno già fatto.

La “regolamentite” è una malattia. Ma nessuno si interessa di trovare medici autonomi che possano applicare la cura, pur essendo questa nota e semplicissima: controlli preventivi esterni di legittimità (e non sarebbe male anche valutare, per certi dossier, anche il merito).

 

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