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Non è possibile utilizzare le capacità assunzionali per incrementare, derogando al limite 2016, il trattamento accessorio per posizioni organizzative di nuova istituzione o per ripesature non correlate al rinnovo contrattuale del 21 maggio 2018. L’indicazione, inevitabile, giunge dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con deliberazione 1/2021/PAR.

La Deliberazione, mi invita a tornare su una questione che ho trattato un anno fa. In un post ho provato a spiegare come va gestito il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 ovvero in un’unica quantificazione rispetto ai diversi aggregati che lo compongono. Erroneamente, a mio parere, si è utilizzato in diversi titoli o articoli apparsa sulla stampa specialistica il termine di “travaso” tra i fondi.

Anche alla luce di recenti orientamenti dell’Aran, riporto di seguito il contenuto del precedente approfondimento che avevo proposto essendo ancora molto attuale.

L’utilizzo delle parole è importante. Tanto più sui nostri argomenti. Non si sa da dove sia partito, ma l’utilizzo del termine “travaso” riferito al fondo dei dirigenti e dei dipendenti è totalmente fuorviante! E attenzione: non è questione di norma scritta bene o scritta male, qua parliamo di una parola che è stata “appiccicata” erroneamente a questa vicenda.

Sarà stata la confusione tra le regole contrattuali della costituzione del fondo e la regola sul tetto del trattamento accessorio (art. 23 comma 2 del d.l. 75/2017), ma parlare di “travaso” è davvero sbagliato, fuorviante, errato!

Non è mai esistito e non esiste nessuna possibilità di travasare somme da un fondo all’altro, di spostare importi dal fondo della dirigenza a quello dei dipendenti o alle posizioni organizzative!!! (In effetti a ben vedere un “travaso” esiste nel nostro ordinamento contrattuale ed è quello del trasferimento delle somme non utilizzate del fondo dello straordinario al fondo delle risorse decentrate dei dipendenti).

Quello che, invece, è sempre stato è questo:

  • Esistono precise regole di costituzione del fondo della dirigenza. E con queste si deve costituire il fondo.
  • Esistono precise regole di costituzione del fondo dei dipendenti. Le ultime sono all’art. 67 del CCNL 21/05/2018. E con queste si deve costituire il fondo.
  • A bilancio (in nessuno dei due fondi di cui sopra) si devono stanziare le risorse per le posizioni organizzative.
  • Esiste il fondo delle straordinario con le sue regole dell’art. 14 del CCNL 1/4/1999.

La somma delle quattro voci di cui sopra deve stare al di sotto dell’asticella costituita dal trattamento accessorio dell’anno 2016 come previsto dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/20017 conteggiando, ovviamente, le medesime voci di confronto. Un unico limite da rispettare annualmente anche combinando diversamente le quattro voci di riferimento, ma stando sempre alle regole dei CCNL.

È tutto qua.

Quindi: ogni fondo va costituito con le sue regole! Nessun travaso è possibile a consuntivo! In sede di costituzione ci si interrogherà se quella costituzione è compatibile con il limite.Se non lo è o si stanziano meno risorse variabili nei rispettivi fondi e/o meno risorse per le posizioni organizzative oppure si dovrà tagliare per rimanere sotto l’asticella del 2016.

Semmai può succedere che, sempre in fase di costituzione, ci si accorga che un fondo è diventato più basso rispetto al 2016 nel rispetto delle norme contrattuali (ad esempio perchè si stanziano meno risorse variabili). A questo punto si potrà utilizzare quel “gap”, sempre in fase di costituzione, per valutare la possibilità di integrare l’altro fondo o il valore delle p.o., ma solo ed esclusivamente alle regole previste dai CCNL.

Un anno fa avevo concluso l’articolo con queste parole: “Un’obiezione a tale lettura potrebbe essere basata sul fatto che il Conto Annuale predisposto dalla RGS prevede la verifica dei limiti in maniera separata: da una parte quello dei dipendenti e dall’altra quello dei dirigenti. Speriamo che con le tabelle di quest’anno si sistemi il tutto”.

Orbene, con le istruzioni della RGS al conto annuale relativo all’anno 2019 si è cambiata rotta: anche da parte della Ragioneria Generale dello Stato è stato confermato che il limite è unico!

 

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