18/01/2019 – Revoca della procedura concorsuale: atto gestionale spettante al dirigente

Revoca della procedura concorsuale: atto gestionale spettante al dirigente

Pubblicato il 17 gennaio 2019


 

Il provvedimento di revoca della procedura concorsuale deve essere adottato da parte del dirigente responsabile del settore del personale comunale e non dalla Giunta comunale.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6779 del 29 novembre 2018, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado resa dal Tar Liguria, Genova, con la sentenza n. 627/2017.

La revoca e in generale gli atti di secondo grado in funzione di autotutela devono seguire la stessa procedura osservata per l’adozione del provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati (principio del contrarius actus).

Come ribadito dai giudici amministrati l’articolo 107 del Tuel attribuisce ai dirigenti (ovvero, nei comuni privi di dirigenti, ai responsabili con funzioni dirigenziali) la competenza esclusiva nella gestione dell’attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nella quale è espressamente ricompresa, secondo l’esemplificativa normativa, la “responsabilità delle procedure di concorso” (e, dunque, anche l’eventuale esercizio del potere di autotutela).

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