tratto da self-entilocali.it

Toscana, del. n. 82 – Mobilità di personale proveniente da nuovo Comune derivante da fusione

Pubblicato il 16 gennaio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di qualificare come neutrale il trasferimento per mobilità di un dipendente proveniente da un Comune di nuova istituzione, costituito a seguito di fusione.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 82/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 gennaio 2019, hanno ribadito che la provvista di personale attuata mediante la procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 può dirsi finanziariamente neutrale e, conseguentemente non incidere sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, a condizione che non generi alcuna variazione nella consistenza numerica dell’organico complessivo delle amministrazioni pubbliche e, dunque, non determini aumenti di spesa per il personale a livello globale.

Affinché ciò sia possibile è necessario che entrambi gli enti siano soggetti a limiti assunzionali, ancorché differenziati.

Quanto precede vale tuttavia al solo fine di poter qualificare come neutrale il trasferimento per mobilità.

Resta inteso che dovrà venir garantito il rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche nonché il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno precedente da parte di tutti gli enti interessati alla procedura.

In quanto neutrale, la mobilità non inciderà sui preesistenti vincoli assunzionali dei suddetti enti.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Toscana del. n. 82 -18

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