tratto da Italia Oggi del 18.01.2019

Diritti, decide il consiglio 

Italia Oggi – Venerdì, 18 Gennaio 2019

Qual è l’ organo competente a deliberare la rinuncia a un diritto reale di godimento su un immobile di proprietà di un soggetto privato, in particolare ad un diritto di uso su un immobile di proprietà di una società controllata dal comune stesso?

Nella fattispecie in esame, la giunta dell’ ente, che ha deliberato la rinuncia, al fine di procedere alla cancellazione del suddetto diritto reale, ha interpellato il notaio che aveva rogato l’ atto di costituzione dello stesso; il professionista, però, non ha ritenuto di poter dare corso alla richiesta in quanto, in base all’ assetto delle competenze definito dal decreto legislativo n. 267/00, la relativa deliberazione avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio comunale. Nel merito, la Cassazione civile sez. 2, con sentenza n. 482 del 10/1/2013, ha definito la rinuncia al diritto di usufrutto come «negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto»

Anche il diritto di uso è suscettibile di rinunzia, stante il rinvio alla disciplina dell’ usufrutto ex art. 1026 cc. Quanto alla sussistenza o meno della competenza consiliare in materia di rinuncia al diritto reale, essa è attribuita all’ organo consiliare dallo stesso legislatore, nell’ art. 42 del citato decreto legislativo n. 267/00. La lettera l) attribuisce al consiglio la competenza in materia di «acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni». Per espressa previsione di legge tali operazioni sono di competenza consiliare solo se «non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari».

La competenza, riferita al momento deliberativo della procedura, in cui si effettua la scelta di soddisfare un determinato interesse pubblico mediante il ricorso ad un certo strumento giuridico, appare, pertanto, attribuita all’ organo consiliare. In tale fase il consiglio, infatti, non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l’ intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, che gli interessi pubblici che stanno alla base dell’ operazione, i costi, i benefici e ogni altro elemento istruttorio riferito a un particolare bene.

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