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Piano performance al 31/1 anche se il bilancio slitta

di Angelo M. Savazzi

“Per gli enti territoriali è esplicitamente previsto dall’art. 5, comma 1-ter, del decreto 150/2009 che nel «caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa», obiettivi specifici che, da una lettura sistematica degli artt. 5 e 10, sono costituiti dagli obiettivi strategici e operativi che rappresentano il nucleo centrale del Piano della performance. Tale previsione appare ragionevole in considerazione dell’ormai consolidato orientamento in base al quale il ritardo nella definizione degli obiettivi impedisce la corretta conclusione del ciclo valutativo e impedisce in radice l’erogazione degli istituti premiali, i quali possono essere legittimamente erogati, oltre in base agli esiti della valutazione individuale, solo se si sono verificati i requisiti a cui l’ordinamento condiziona tali erogazioni. D’altra parte se, in assenza del bilancio preventivo, si ritenesse impossibile definire gli obiettivi di performance significherebbe prendere atto che, nel periodo di riferimento, non vi siano le condizioni affinché il ciclo valutativo spieghi i propri effetti. Pertanto in caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione gli enti comunque devono provvedere ad approvare un piano della performance entro il 31 gennaio.”

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