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Nella Delibera n. 834 del 21 ottobre 2020 dell’Anac, una Asl ha chiesto di valutare la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico da una gara, disposta per avere accertato il mancato inserimento nella busta tecnica dell’offerta economica senza prezzi (c.d. “Offerta muta”) richiesta a pena di esclusione dal Disciplinare di gara. L’Anac afferma che la clausola del bando che sanziona con l’esclusione la mancata produzione di un documento essenziale ai fini della definizione del contenuto dell’offerta tecnica non vìola il Principio di tassatività delle clausole di esclusione. Peraltro, in base al Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica. Conseguentemente la Stazione appaltante, prima dell’apertura dell’offerta economica, deve avere concluso la valutazione dell’offerta tecnica, a partire dalla verifica della completezza di tutte le sue componenti richieste a pena esclusione, e pertanto non può utilmente avvalersi a tal fine di documentazione tecnica inserita nella busta economica.

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