04/02/2021 – Servizio “Tesoreria”: in caso di fatture erroneamente emesse con Iva dalla Banca, l’Ente può farsi rimborsare dallo Stato?

Il testo del quesito:

Dopo una lunga battaglia, richiamando un recente Pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sulla non rilevanza Iva riguardo al Servizio di ‘Tesoreria’ per un Istituto comprensivo scolastico (sì Iva solo per il servizio di custodia dei titoli), siamo riusciti a farci fatturare il servizio fornitoci dal nostro Tesoriere, senza Iva. Possiamo farci rimborsare dallo Stato l’Iva che abbiamo pagato per i trimestri passati ? Se sì, quanto possiamo andare indietro ?”.

La risposta dei ns. esperti:

Occorre ricordare in primo luogo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 154 del 28 maggio 2020, ossia che i servizi di Tesoreria ordinari rientrano nel regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), Dpr. n. 633/1972. Non quindi i servizi non ricompresi in tale norma, come la gestione titoli, per i quali invece si applica il regime di imponibilità Iva.

Ciò premesso, se la Banca ha erroneamente emesso fatture con Iva, pur avendole il Comune erroneamente accettate e pagate, riteniamo possibile richiedere l’emissione di nota di credito (chiaramente in “split payment”) a storno delle fatture emesse negli ultimi 12 mesi.

In questo caso vale infatti il termine di 12 mesi di cui all’art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, decorrenti dalla data di emissione delle fatture originarie.

Ovviamente tali note di credito verranno agganciate a fatture già pagate e le nuove fatture, emesse in regime di esenzione, risulteranno dunque già pagate (rispetto invece a quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del Dm. n. 55/2013), pertanto occorrerà operare delle forzature in “Pcc”.

Per le fatture emesse antecedentemente ai 12 mesi, è possibile far valere il diritto al rimborso da parte del soggetto che ha assolto l’Iva (solitamente il prestatore di servizio, vedasi Sentenze Cassazione, Sezione Tributaria, n. 2274/2004 e n. 4416/2005), con possibilità per il committente soltanto di richiedere la ripetizione dell’Iva al prestatore di servizio (vedasi Sentenza Cassazione, Sezione Tributaria, n. 14933/2011).

Nel caso di specie, le fatture sono state emesse in regime di “split payment”, per cui l’Iva è stata versata all’Erario da parte del Comune, il quale sarà dunque legittimato a richiedere il rimborso all’Erario di quanto indebitamente versato, potendo in tal caso richiamare il termine di 2 anni di cui all’art. 30-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/72, decorrente dalla data di versamento dell’Iva.

di Francesco Vegni

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