04/02/2021 – Catasto: estensione del servizio telematico per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale alle Amministrazioni pubbliche

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 gennaio 2021, ha disposto l’estensione, in regime di facoltatività, del servizio di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale di cui all’art. 1, comma 374, della Legge n. 311/2004, alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, per i beni dei quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti alla iscrizione in catasto.

La successiva obbligatorietà dei servizi di trasmissione telematica sarà disposta con un nuovo successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo del servizio telematico da parte delle amministrazioni pubbliche è effettuato mediante propri dipendenti, in possesso di un titolo di studio idoneo per l’abilitazione all’esercizio delle Professioni tecniche che possono sottoscrivere gli atti di aggiornamento catastale, previamente autorizzati a trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate.

I dipendenti autorizzati hanno la medesima facoltà dei Liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di poter accedere in via telematica agli atti conservati nell’archivio catastale non ricompresi negli atti del Catasto.

Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del “Modello unico informatico catastale”, sottoscritto dai dipendenti autorizzati mediante apposizione della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni richiamate dall’art. 1, comma 2, del Provvedimento 11 marzo 2015.

Abilitazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all’utilizzo del servizio telematico

I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono abilitati all’utilizzo del servizio telematico, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. n. 196/2003, secondo le modalità indicate nel presente Provvedimento.

Le Amministrazioni pubbliche inviano per Posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate un’apposita domanda di accesso al Servizio, sottoscritta digitalmente da un soggetto avente potere di rappresentare la stessa Amministrazione.

Nella domanda deve essere indicato il dipendente responsabile del servizio, delegato dall’Amministrazione pubblica per le attività relative al Servizio telematico, per il quale dovrà essere indicato il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica nominativa e dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento e dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali.

Con le medesime modalità di cui sopra, la stessa Amministrazione pubblica comunica la cessazione e/o revoca delle funzioni del Responsabile del Servizio o altre modifiche alle informazioni obbligatorie rese nella domanda di accesso al servizio telematico.

Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica sia soggetta al pagamento dei tributi speciali catastali, dovuti per gli atti di aggiornamento presentati, il pagamento viene effettuato con modalità telematiche.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione ricevuta, abilita sul sistema telematico il responsabile del servizio, il quale potrà a sua volta, nel rispetto delle regole di utilizzo, abilitare o revocare sul sistema ulteriori dipendenti della medesima Amministrazione autorizzati all’utilizzo delle procedure telematiche.

Revoca e sospensione delle abilitazioni all’utilizzo del servizio telematico

L’abilitazione al servizio telematico del responsabile del servizio e dei dipendenti autorizzati può essere revocata o sospesa dall’Agenzia delle Entrate in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all’applicazione del presente provvedimento, ovvero nell’ipotesi di mancato utilizzo del servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a 12 mesi.

Condizioni e modalità di presentazione del modello unico informatico catastale

I dipendenti abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche attestano, nel “Modello unico informatico catastale”, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del Dpr. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto, che:

a) il “Modello unico informatico catastale”, inoltrato per via telematica, costituisce la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti;

b) l’inoltro dell’atto di aggiornamento dell’Archivio catastale è motivato da un documento amministrativo presente agli atti dell’Amministrazione che ne giustifica la richiesta;

c) si è provveduto al deposito degli atti al Comune, nel caso di trasmissione di atti di aggiornamento cartografico richiamati dall’art. 30, del Dpr. n. 380/2001, ovvero che non ricorre tale obbligo;

d) si impegnano a prestare ogni utile collaborazione per le verifiche e i controlli attivati dall’Agenzia delle Entrate.

Conservazione dei documenti originali cartacei

I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, debitamente sottoscritti in tutte le parti e inoltrati all’Agenzia delle Entrate, sono conservati dall’Amministrazione pubblica per un periodo di almeno 5 anni, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 1, comma 2, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 marzo 2015.

Irregolare funzionamento del servizio telematico

In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato su supporto informatico presso il competente Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate.

Disposizioni finali

Il Provvedimento in commento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge n. 244/2007, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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