01/02/2021 – Tar quando l’affidamento diretto non è più diretto e si configura come una gara

Il Tar Liguria, sez. I, con la sentenza n. 66 del 25 gennaio 2021 tocca nuovamente la controversa questione dei percorsi per l’individuazione dell’operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto, rapportandola alla fattispecie regolata dall’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 (conv. in l. n. 120/2020).

Nel caso preso in esame, la Stazione Appaltante aveva ampiamente regolamentato la fase precedente all’affidamento, finalizzata alla selezione dell’OE, procedimentalizzando il percorso, in particolare con la previsione di criteri di valutazione (e la nomina di una Commissione giudicatrice).

I giudici amministrativi, nel solco dio una consolidatissima giurisprudenza, evidenziano come tale scelta di regolamentazione dettagliata determini per la Stazione Appaltante l’evidenziazione della scelta di autovincolarsi a una procedura di gara.

Lo stralcio della motivazione della sentenza che segue è chiaramente esplicativo: “Invero XY, pur potendo procedere ad ad affidamento diretto, ha inteso contattare più ditte procedimentalizzando la procedura mediante: a) il richiamo alle disposizioni del d.lgs. 50/16; b) la precisa indicazione delle specifiche dei prodotti; c) la fissazione di una disciplina di gara; d) la predeterminazione del criterio di aggiudicazione.

L’interesse della ricorrente, pertanto, assurge alla dignità di interesse protetto sotto la specie dell’interesse legittimo a seguito e a causa della scelta discrezionale della stazione appaltante di autovincolarsi al rispetto di una specifica procedura di gara.”.

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