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Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la possibilità per l’ente di accettare la proposta di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso dei canoni di locazione, contrattualmente stabiliti e relativi a porzioni di un traliccio di proprietà del comune, da parte di una società di telecomunicazione. In particolare, il sindaco ha richiesto se il comune possa decidere liberamente seguendo le norme di diritto privato, ex art.1 comma 1 bis lege 241/1990.

I magistrati della sezione regionale di controllo della Lombardia, con delibera 129/2021 pubblicata su sito della sezione regionale di controllo in data 15 settembre 2021, sulla scia delle risultanze contenute nella deliberazione n.32/2021/QMIG della SRC dell’Emilia Romagna, hanno ritenuto il quesito proposto ammissibile, in quanto “il quesito (…) pur traendo origine da specifica e peculiare vicenda gestionale – involge l’interpretazione, in termini generali e astratti, di questioni di rilievo per la corretta formazione e gestione dei bilanci degli enti locali”.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ricordato che i rapporti contrattuali relativi alle locazioni devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e concorrenzialità e devono sempre rispondere al principio di efficiente gestione delle risorse patrimoniali, quindi, devono tendere alla valorizzare del patrimonio immobiliare pubblico.

La p.a., anche quando agisce iure privatorum (ex art. 1 comma 1-bis lege 241/1990) non è libera nella scelta, ma sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse.

I magistrati contabili della Lombardia, quindi, hanno ribadito che gli enti locali, in caso di richiesta di riduzione del corrispettivo dei canoni di locazione di diritto privato, stipulati con imprese esercenti attività che sono state chiude causa covid, devono ponderare i diversi interessi coinvolti, avendo però sempre presente la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente.

Pertanto, i magistrati contabili nella deliberazione in commento, hanno precisato che la richiesta delle società di telecomunicazione, di rideterminazione al ribasso dei canoni di locazione per dichiarate difficoltà economiche generali, non può essere qualificata come una riduzione connessa all’emergenza sanitaria, in quanto le criticità evidenziate non sono legate ai provvedimenti di chiusura connessi all’emergenza epidemiologica.

“I principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, efficienza nella gestione del patrimonio pubblico”, si scontrano con “la concessione di un beneficio di carattere eccezionale al titolare della disponibilità di un bene pubblico, ove priva di contromisure”. 

Nel caso in cui l’ente decidesse di ridurre il canone di locazione, dovrà compensare tale minore entrata con altre entrate proprie.

I magistrati contabili hanno quindi chiarito che l’ente, pur potendo agire iure privatorum nella gestione di un contratto di locazione, non può prescindere dal rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e di efficienza gestionale delle risorse pubbliche, che dovranno essere valorizzate nella misura massima possibile.

 

Leggi la deliberazione

CC 129-2021 Lombardia

 

 

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