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Un sindaco ha formulato un’istanza di parere in ordine alla possibilità di acquisire una partecipazione societaria alla luce della disciplina del d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società partecipate), chiedendo in particolare se, nel caso di acquisizione di una partecipazione (per una quota inferiore allo 0,25% del capitale sociale) in una società, già interamente partecipata da altri enti pubblici, costituita per la gestione del servizio di teleriscaldamento (la cui gestione è attualmente affidata in appalto), il risultato economico negativo registrato dalla società partecipanda nell’anno 2019 e probabilmente anche nel 2020 possa costituire fattore ostativo all’acquisizione in oggetto ai sensi dell’art. 21 del citato decreto legislativo.

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 31/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 giugno 2021, hanno specificato che la presente richiesta di parere può essere esaminata esclusivamente depurandola dai riferimenti specifici e limitandosi ai profili normativi e giuscontabili della materia ed hanno approfondendo preliminarmente i limiti, sostanziali e procedurali, introdotti dal nuovo Testo unico sulle società partecipate per l’acquisizione ed il mantenimento di quote societarie da parte di un ente pubblico:

  • sotto il profilo sostanziale, l’art. 4 del d.lgs. 175/2016 prevede un generale divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire (ma ciò vale anche per l’acquisizione e/o il mantenimento di partecipazioni societarie) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di interesse generale, fornendo altresì un dettagliato elenco delle fattispecie di attività che rispettano tale requisito;

  • sotto il profilo procedurale, l’art. 5 del citato decreto, dispone e declina la metodologia di analisi costi e benefici in base alla quale deve realizzarsi l’attività istruttoria da parte dell’amministrazione, finalizzata a giustificare il ricorso allo strumento societario sul versante della compatibilità finanziaria e del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

I giudici friulani hanno altresì ricordato, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. 48/2017), che nelle valutazioni sull’acquisizione o meno di partecipazioni societarie occorre tener conto anche delle previsioni dell’art. 21 del T.U. sulle società partecipate, che prevede un articolato meccanismi di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di perdite, rispondente ad una forte esigenza di cautela e di responsabilizzazione per l’ente, che vede limitata la sua gestione di competenza: in un simile contesto l’acquisto di una partecipazione in società in perdita, a parere della Corte non appare coerente.

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, è l’ente locale in aderenza ai principi di contabilità pubblica che dovrà verificare che dalla partecipazione non risulti un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l’ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio essenziale pubblico.

È rimessa, pertanto, al comune richiedente, all’esito di una propria attività istruttoria, ogni valutazione in ordine alla situazione specifica e all’effettiva situazione societaria, nonché la conseguente responsabilità in ordine all’esercizio del proprio potere discrezionale e amministrativo nella gestione dell’attività di teleriscaldamento.

 

Leggi la Deliberazione

CC 31-2021 Friuli Venezia Giulia

 

 

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