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Non  può condividersi il presupposto da cui muove l’appellante nel fondare le proprie ragioni di doglianza, ossia la presunta tipicità delle cause di esclusione – ratione temporis – previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, dovendosi al riguardo confermare il generale principio (ex multis, Cons Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299), dal quale non vi sono evidenti ragioni per discostarsi, nel caso di specie, per cui l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti, contenuta nella lettera c), del comma 5, dell’art. 80, è da considerarsi “meramente esemplificativa” per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornire la dimostrazione (dell’illecito professionale) “con mezzi adeguati”, sia dall’incipit della disposizione (“Tra questi (id est, gravi illeciti professionali ) rientrano: [….]”che precede l’elencazione. Quest’ultima, oltre ad individuare a titolo esemplificativo, gravi illeciti professionali rilevanti, ha anche lo scopo di alleggerire l’onere della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione con “mezzi adeguati”.

D’altro canto, “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione” rilevano se anche singolarmente costituiscano un grave illecito professionale ovvero se siano sintomatiche di persistenti carenze professionali, come riconosciuto anche al punto 2.2.1.2 delle linee-guida ANAC n. 6 del 2016-2017, laddove il successivo punto 2.2.1.3 delle stesse linee-guida comprende nell’elencazione delle significative carenze rilevanti, tra le altre, il singolo inadempimento di una obbligazione contrattuale o l’adozione di comportamenti scorretti o il ritardo nell’adempimento.

Tali conclusioni sono coerenti con l’interpretazione pregiudiziale del giudice eurounitario (Corte giust. UE, IV, 19 giugno 2019, C-41/18, Meca s.r.l.), in base alla quale la valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali spetta in via esclusiva alla stazione appaltante, costituendo una scelta ampiamente discrezionale; da ciò consegue che il sindacato del giudice amministrativo sulle relative motivazioni non può che limitarsi al riscontro “esterno” della non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto.

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