tratto da italiappalti.it - a cura di Agostino Sola

Cons. Stato, sez. III, 1 giugno 2021, n. 4201

“Nelle procedure negoziata d’urgenza, indette ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, è legittima la valutazione della stazione appaltante di inaffidabilità di un operatore economico già inadempiente in altra procedura di gara per non aver rispettato i termini contrattuali di consegna dei prodotti e, quindi, la conseguente esclusione dalla procedura di gara.

Non rileva la circostanza che i fatti contestati siano risalenti nel tempo poiché gli attuali commi 10 e 10-bis vanno interpretati nel senso che il limite temporale triennale decorrente dalla data della risoluzione non opera nel caso in cui il provvedimento sia contestato in giudizio”.

Nessun tag inserito.

Torna in alto