08/07/2021 – Debiti P.A.: da quando deve essere pubblicato trimestralmente lo stock del debito commerciale scaduto ?

Il testo del quesito.

Sul sito del Comune in Sezione ‘Trasparenza’ deve essere pubblicato lo stock del debito commerciale (scaduto) trimestralmente. Dato che, inizialmente, era prevista la pubblicazione dell’ammontare del debito (quindi tutti scaduti e non), da quando è cambiata la norma ? Mi è utile per capire da quando sostituire quanto già pubblicato. Non ho trovato, infatti, alcun riferimento normativo allo stock. Può indicarmelo ?”.

La risposta dei ns. esperti.

La pubblicazione dello stock del debito e dell’Indice di tempestività di pagamento con cadenza annuale e trimestrale è disciplinata dall’art 33, comma 1, del Dlgs. n. 33/2013, secondo cui, “fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato ‘Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle Imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano un Indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti’, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”. 

Cosa il Legislatore intenda per “ammontare complessivo dei debiti” non è chiaro dalla lettura del c.d. “Decreto Trasparenza”. Infatti, nell’applicazione della disposizione, gli Enti sono andati spesso in ordine sparso, interpretando ora come insieme dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all’art. 7 del Dl. n. 35/2013, ora come debito scaduto e non pagato. 

Solo con la Legge n. 145/2018 il Legislatore fornisce indirettamente un chiarimento definitivo. Infatti, all’art. 1, comma 859, lett. a), descrivendo il calcolo delle misure di garanzia relative allo stock del debito, stabilisce che “in ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato art. 33 del Dl. n. 33/2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. 

In tale occasione, si apprende definitivamente che l’ammontare dei debiti indicato nel cd. “Decreto Trasparenza” è comprensivo solo dei debiti certi liquidi ed esigibili scaduti e non pagati rilevati al termine di ogni trimestre e annualmente.

di Cesare Ciabatti

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