07/06/2021 – Corte dei Conti Liguria, del. 65/2021 – Utilizzo del contributo pubblico per spese di personale dei Gruppi consiliari

Il Presidente del Consiglio regionale ha posto un quesito in merito all’utilizzo del contributo ricevuto per il funzionamento e per le spese di personale ai sensi della l.r. 38/1990, chiedendo in particolare se tale contributo possa essere utilizzato per retribuire l’eventuale prestazione lavorativa di un soggetto in quiescenza (ex dipendente pubblico), tenuto conto che l’incarico avverrebbe collocando il soggetto stesso in posizione impiegatizia, non direttiva né, tantomeno, dirigenziale e che l’assunzione riguarderebbe il Gruppo consiliare.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 65/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 maggio 2021, hanno ritenuto la richiesta di parere ammissibile, ribadendo tuttavia la necessità di limitare l’esame dello stesso al piano generale ed astratto dell’interpretazione della l.r. 38/1990 recante il “Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari”.

Nel merito, la Corte evidenzia che la l.r. della Liguria 38/1990, ponendo un espresso vincolo di destinazione delle somme erogate ai Gruppi consiliari alle categorie di spesa del “funzionamento” (per scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale) e del “personale”, rispetto a queste ultime, si limita a fissarne l’ammontare e ad individuare le tipologie di personale (pubblico o privato) di cui i Gruppi possono avvalersi e le relative modalità di assunzione (es. contratti previsti dall’ordinamento del lavoro privato e prestazioni professionali di lavoro autonomo), senza fornire prescrizioni con riferimento alle modalità di scelta di detto personale o alle caratteristiche che questo deve presentare.

Ad avviso della Corte, non si rinvengono, pertanto, nella normativa regionale, elementi ostativi alla possibilità di remunerare, con i contributi assegnati ai Gruppi consiliari (che restano, in termini generali, soggetti alla disciplina cui soggiace il datore di lavoro privato in relazione alle tipologie contrattuali prescelte), un soggetto in quiescenza, nel rispetto, tuttavia, della disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

In merito a ciò, in ultimo, i magistrati contabili della Liguria, in accordo con indirizzo analogo, benché espresso con riferimento ad altra norma di finanza pubblica, da altra pronuncia (Corte conti, sez. contr. Campania, del. 130/2018), hanno ritenuto come applicabile anche nei confronti dei Gruppi consiliari il divieto prescritto dall’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, di conferire a soggetti in quiescenza incarichi e cariche (se non a titolo gratuito), in ipotesi di studio e di consulenza, di incarichi dirigenziali o direttivi o di cariche in organi di governo, ed hanno contestualmente ribadito che spetta al Consiglio regionale valutare se l’eventuale assunzione di personale o il conferimento di incarichi da parte di un Gruppo consiliare rientri o meno nel suddetto divieto.

 

Leggi la Deliberazione

CC 65-2021 Liguria

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto