13/09/2018 – Accesso civico generalizzato ammesso se sotteso ad un interesse pubblico e non individuale

Accesso civico generalizzato ammesso se sotteso ad un interesse pubblico e non individuale

S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 13/9/2018)

 

QUI la sentenza n. 7326 del TAR Lazio, Roma, del 2 luglio 2018.

“L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato deve sempre essere destinato a soddisfare un interesse di carattere pubblico generale di informazione e non interesse privato ed individuale.

Questo è il concetto che emerge dalla lettura della sentenza n. 7326 del TAR Lazio, Roma, del 2 luglio 2018.

Il principio sopra illustrato assume particolare rilevanza poiché pone un nitido spartiacque tra l’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013 e l’accesso documentale di cui alla legge 241/90.

Nel caso esaminato dai giudici capitolini, un avvocato aveva proposto ricorso onde ottenere l’accesso alla documentazione necessaria per tutelare il proprio assistito nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare (nel caso specifico era stato acquisito un bene al patrimonio comunale in conseguenza dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione disposto da un Comune). 

Il Collegio ha evidenziato che l’istanza di accesso presentata dal ricorrente recava riferimenti del tutto generici tanto alla legge n. 241 del 1990 quanto ai decreti legislativi n. 33 del 2013 e n. 97 del 2016, senza peraltro alcuna specificazione in ordine alla duplice fattispecie prevista dall’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 s.m.i., rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, segnatamente riferiti all’accesso civico che si sostanzia nell’obbligo di pubblicazione ed all’accesso civico generalizzato, introdotto con il d. lgs. n. 97/2016.”

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