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DPCM 24 Aprile 2018 di autorizzazione al Ministero dell’Interno ex Ages ad assumere 224 segretari comunali e provinciali

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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 – regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’articolo 13, comma 6, che dispone che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30%;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO il decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, trasmesso con nota in pari data, n. 676, con cui il Ministero dell’interno – ex AGES ha chiesto l’autorizzazione a bandire il sesto corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali (COA 6);

CONSIDERATO che il numero dei candidati da ammettere alla frequenza del corso-concorso è previsto per n. 291 unità comprensivo del 30 per cento dei posti per cui si intende avviare le procedure di reclutamento è pari a n. 224 come precisato con il successivo decreto del 21 marzo 2018, n. 3174, trasmesso dal Ministero dell’interno – ex AGES in pari data con nota n. 3175;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che alla data del 17 gennaio 2018 risultano in servizio n. 3.175 segretari, di cui n. 2.901 titolari di sede, n. 172 in disponibilità, n. 58 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 6 in utilizzo presso l’Albo Nazionale, n. 35 in aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo e che le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 4.330;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che vi sono n. 172 segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a n. 1.429, di cui n. 1.001 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 329 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 72 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 15 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e n. 12 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che, nel citato decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 1.155 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 4.330 sedi di segreteria e i n. 3.175 segretari in servizio;

VISTA la comunicazione inviata per posta elettronica in data 7 marzo 2018, acquisita con prot. DFP n. 17544 dell’8 marzo 2018, con la quale il Ministero dell’interno – ex AGES ha, tra l’altro reso noto il numero delle cessazioni verificatesi negli anni 2016 (n. 120) e 2017 (n. 167), specificando che residuano ancora n. 63 unità autorizzabili a valere sulle cessazioni dell’anno 2015 ed ha altresì comunicato che il dato previsionale delle cessazioni del biennio 2018-2019 si attesta intorno alle 200 unità;

CONSIDERATO che, in base al sopra richiamato articolo 14, comma 6, del decreto-legge 95/2012, sono autorizzabili un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente, e che, pertanto, la facoltà assunzionale del 2017 risulta essere pari n. 96 posti, quella del 2018 pari a n. 134 posti, che sommati alla residua disponibilità di n. 63 posti del 2016, danno una disponibilità totale pari a n. 293 unità;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2017 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) – è autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

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