Regolamento europeo della privacy: due ambiti importanti di adeguamento
Tra un mese, il prossimo 25 maggio, troverà applicazione il Regolamento europeo sulla Privacy, numero 679/2016. Non si tratta di una scadenza improvvisa. Il testo dell’articolo 99 del Regolamento europeo, infatti, reca espressamente “1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.”
Dalla data di entrata in vigore, già nel 2016, si era messa in conto l’esigenza di prevedere un tempo congruo (di due anni) necessario all’adeguamento delle normative dei diversi “Stati membri”. Tuttavia il tempo trascorso non è stato utilizzato nel modo migliore dalle amministrazioni, molte delle quali non hanno nemmeno applicato ancora le disposizioni previste dal Codice italiano entrato in vigore con il decreto legislativo 196/2003.
La norma europea è stata concepita in modo da potere trattare allo stesso modo il tema della privacy, sia nelle aziende private, sia nelle pubbliche amministrazioni, sia nei diversi Paesi che compongono l’Unione. Ciò ha determinato l’insorgere di dubbi applicativi e svariate interpretazioni che certamente non hanno giovato alla corretta comprensione delle disposizioni da applicare.
Con un provvedimento di prossima pubblicazione, nel nostro Paese, nei prossimi giorni, si disporrà l’abrogazione del codice della privacy. Dispone così, infatti, lo schema di decreto legislativo recentemente predisposto dal Governo, all’articolo 102.
Lo stesso decreto legislativo (di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) è arrivato sul filo di lana per disciplinare la trattazione di alcune questioni che, pur se di pacifica applicazione nel contesto privato, certamente non si prestavano all’estensione automatica nelle pubbliche amministrazioni.
Uno di questi riguarda la “liceità del trattamento”, come reca l’articolo 6 del Regolamento, che è consentita solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
Al riguardo interviene l’articolo 7 del decreto legislativo che reca in rubrica “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante” e precisa che “Fermo quanto previsto dal comma 1, si considerano, in ogni caso, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante i trattamenti effettuati nei seguenti ambiti o in altri espressamente individuati dalla legge:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o cambiamento delle generalità;
c) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo e stato di rifugiato;
d) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici;
e) attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
f) attività di controllo e ispettive;
g) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
h) conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
i) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
l) obiezione di coscienza;
m) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
n) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
o) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
p) trattamento dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari;
q) compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari, nonché igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
r) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza; dipendenze; assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
s) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
t) trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di rilevante interesse storico, per scopi scientifici, nonché da soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
u) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità.
Un altro ambito di precisazione riguarda l’esercizio dei diritti, previsti nel Capo III del Regolamento che, nel testo del decreto legislativo predisposto dal Governo, trovano delle “limitazioni”. All’articolo 11, infatti è precisato che tali diritti (previsti negli articoli da 15 a 22 del Regolamento) non possono essere esercitati qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Sono questi due ambiti importanti di adeguamento che segnano la differenza sostanziale nell’applicazione della disciplina tra il contesto pubblico e quello privato. Certamente si renderà necessario produrre altre disposizioni per disciplinare altre “zone grigie”. E in tal senso torna utile consultare frequentemente la pagina istituzionale del Garante della privacy che allo scopo ha dedicato una sezione specifica del proprio sito.
Santo Fabiano
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