19/12/2018 – L’accesso civico generalizzato su provvedimenti amministrativi inerenti procedimenti disciplinari è consentito?

L’accesso civico generalizzato su provvedimenti amministrativi inerenti procedimenti disciplinari è consentito?

Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 21 novembre 2018 ha diffuso un parere in materia di accesso civico, nella fattispecie, oggetto dell’accesso civico è una deliberazione, inerente a un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, di cui è stata pubblicata all’albo pretorio online solo l’oggetto, omettendo il testo della delibera, in considerazione dei dati personali in essa contenuti e nel rispetto «dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice privacy».

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico è istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

Nel merito si rileva che nel testo della deliberazione oggetto dell’accesso civico sono effettivamente presenti delicati dati e informazioni personali, afferenti al rapporto di lavoro del soggetto controinteressato.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di esercitare l’accesso civico al testo integrale della predetta deliberazione, e, di conseguenza, a tutti i sopradescritti dati e informazioni personali, deve essere tenuta in considerazione, in via preliminare, la circostanza per la quale i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante osserva che ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, l’Istituto interessato, ha correttamente respinto l’istanza di accesso civico. Ciò in quanto, l’ostensione integrale del documento richiesto, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare al soggetto controinteressato, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Inoltre, la presenza nel documento richiesto di dati e informazioni di dettaglio, potenzialmente idonee a identificare indirettamente il soggetto interessato, impedisce di accogliere anche la richiesta di un eventuale accesso civico parziale.

GARANTE PRIVACY, PARERE, 21 NOVEMBRE 2018

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto