12/12/2018 – DL sicurezza convertito: rimangono i super poteri al prefetto

DL sicurezza convertito: rimangono i super poteri al prefetto

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Lo scioglimento
Nel tragitto parlamentare, l’art. 28D.L. n. 113 del 2018 è rimasto intatto al comma 1, laddove introduce il comma 7-bis all’art. 143 del TUEL, che regola lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Detto articolo contempla tre casi:
1) esistono “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare”, per cui viene disposto lo scioglimento, con la possibilità per l’Amministrazione dell’interno di trasmettere la relazione all’autorità giudiziaria e di sospendere gli organi in carica;
2) quegli elementi esistono solo in relazione al personale dell’ente locale, non dunque per gli amministratori, per cui il Prefetto interviene per far cessare il pregiudizio in atto;
3) quegli elementi non sussistono, talché il Ministro conclude il procedimento dando conto delle risultanze riscontrate.
Il D.L. n. 113 del 2018 convertito aggiunge l’ulteriore istituto del comma 7-bis, applicabile nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti ma “dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati”.
Al Prefetto è consegnato il potere di individuare i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornire ogni utile supporto tecnico-amministrativo, con la finalità di far cessare le situazioni riscontrate e ricondurre alla normalità l’attività amministrativa dell’ente. Decorso inutilmente il termine fissato, il Prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce mediante commissario ad acta.
Permangono, dunque, tutti gli elementi critici espressi in sede di commento al D.L. n. 113 del 2018, anche in combinato col l’art. 1 del Ddl c.d. “concretezza”, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 settembre e il cui iter di approvazione ha preso avvio.
Di tali criticità hanno reso conto anche Camera e Senato nel Dossier che ha accompagnato la discussione inerente la traduzione in legge, secondo cui, con riferimento all’attribuzione dei nuovi poteri al Prefetto, “parrebbe rinvenirsi una possibile disarmonia rispetto al comma 5 dell’art. 143 del TUEL (non inciso dall’intervento normativo in esame), che demanda al decreto del Ministro dell’interno, e non direttamente al prefetto (cui spetta invece il potere di proposta), l’eventuale adozione di provvedimenti diretti a far cessare ogni pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente nei casi in cui gli elementi di collegamento alla criminalità o le forme di condizionamento siano ascrivibili al personale dell’ente (e non invece agli eletti)”. Non senza aver rilevato che la disposizione andrebbe valutata anche alla luce dell’art. 114 Cost. e dell’autonomia riservata agli enti locali.
La novità introdotta in sede di conversione è la sostituzione del primo periodo del comma 11 dell’art. 143, che nella versione precedente impediva agli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
Nella versione emendata, l’incandidabilità è estesa alle elezioni per la Camera, il Senato e il Parlamento europeo e in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, sempre qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
Le risorse
Nessuna novità evidenzia invece l’art. 29D.L. n. 113 del 2018, che rinvia al comma 706 della L. n. 296 del 2006, che a sua volta ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la copertura degli oneri di cui all’art. 145 del TUEL, ossia per la gestione straordinaria degli enti per cui è stato disposto lo scioglimento. La ragione risiede nella evidenza che nell’ultimo decennio l’attività delle commissioni straordinarie è aumentata in modo esponenziale in relazione al crescente numero di enti sciolti per infiltrazione.
Viene qui prevista in particolare l’assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Le competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura.
Le suddette risorse “possono essere incrementate” fino ad un massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a due condizioni: che si rispetti l’invarianza dei saldi di finanza pubblica e che le risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno siano relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno. In altri termini, le risorse sono formalmente elargite dal Viminale ma a valere su quelle di competenza degli enti locali.
A proposito di risorse, quelle finanziarie dell’art. 29 vanno lette unitamente a quelle umane introdotte dall’art. 35-bisD.L. n. 113 del 2018 convertito che, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, autorizza i Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ad assumere a tempo indeterminato nell’anno 2019 personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

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