20/04/2018 – Spetta al dirigente adottare le ordinanze sul traffico

Spetta al dirigente adottare le ordinanze sul traffico

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

 

Non spetta al sindaco adottare ordinanze di variazione della circolazione stradale. Anche questi atti gestionali sono infatti nella piena attribuzione dei dirigenti. Eccetto eventuali provvedimenti urgenti e temporanei. Lo ha chiarito il Tar Lombardia, Sez. III, con la sentenza 13 aprile 2018, n. 1012. Un piccolo comune lombardo ha adottato una serie di ordinanze per limitare la circolazione dei mezzi pesanti nelle strade di campagna. Contro queste determinazioni sempre sottoscritte dal sindaco alcuni interessati hanno proposto con successo ricorso al collegio. I provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono diventati di competenza dei dirigenti con l’entrata in vigore del testo unico degli enti locali, il D.Lgs. n. 267 del 2000. Anche se gli artt. 56 e 7 del codice stradale, il D.Lgs. n. 285 del 1992, continuano ad individuare il primo cittadino nell’autorità competente ad adottare ordinanze per la regolamentazione del traffico in realtà competente risulta il dirigente, responsabile del servizio. Solo i dirigenti comunali a seguito dell’entrata in vigore della riforma sono infatti deputati ad adottare atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, salvo eccezioni. Come per esempio nel caso di provvedimenti urgenti che possono essere adottati dal sindaco anche in materia di circolazione stradale, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, in caso di urgente necessità. Nel caso sottoposto all’esame del collegio non si trattava di un’ordinanza urgente quindi i provvedimenti censurati devono essere annullati, con la condanna alle spese dell’amministrazione comunale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 1012

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