22/09/2020 – Altre modifiche al codice della strada per opera del decreto semplificazione

Altre modifiche al codice della strada per opera del decreto semplificazione
di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale
 
Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in breve “decreto semplificazione”, che ha anche operato eterogenee modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Con l’art. 16-ter viene modificato l’art. 93 del codice della strada, che al comma 1-bis, vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, aggiungendovi il nuovo comma 1-quinquies, prevedendo l’ulteriore esclusione dal divieto predetto alle seguenti categorie di conducenti:
a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da PP.AA. in servizio all’estero, di cui all’art. 1, comma 9 lett. a) e b), L. n. 470/1988, disposizione inerente alcune categorie di soggetti non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, la quale prevede che non sono iscritti nelle anagrafi comunali:
– i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
– i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari;
c) ai lavoratori frontalieri o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo;
d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.
Le modifiche introdotte risolvono alcune questioni rimaste in sospeso dall’emanazione della norma, ma non riguarda il veicolo della ditta straniera condotta in Italia dal dipendente italiano per esigenze connesse all’attività lavorativa, né risolve la problematica della conduzione dell’auto da parte del coniuge del proprietario residente in Italia, casi per i quali rimangono applicabili le sanzioni previste.
L’art. 29, comma 2, modifica l’art. 1L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019) per istituire una piattaforma unica nazionale informatica nell’archivio nazionale dei veicoli, previsto dall’art. 226 del codice della strada, tenuto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati alle persone con ridotte capacità motorie, ai sensi dell’art. 381, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del c.d.s.).
Con questa piattaforma si vuol agevolare la mobilità delle persone titolari dei contrassegni, su tutto il territorio nazionale, in particolare per accedere alle zone a traffico limitato e nelle particolari strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni, ove i controlli sono effettuati con dispositivi automatici di rilevazione del passaggio dei veicoli.
Oggi l’accesso alle predette strade è possibile solo nel comune di residenza, mentre per negli altri occorre richiedere autorizzazioni preventive o comunicare a posteriori il passaggio nelle zone vietate, per evitare di incorrere in sanzioni, ma con questa piattaforma, le cui caratteristiche saranno stabilite con appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, sarà possibile verificare, sull’intero territorio nazionale, che la targa associata a un contrassegno sia abilitata a circolare ed accedere nelle zone a traffico limitato o alle altre aree vietate.
L’art. 29, comma 2-bis, modifica l’art. 103, comma 1, secondo periodo del codice della strada, relativo ai requisiti per la cancellazione dei veicoli ai fini dell’esportazione all’estero. Secondo la nuova formulazione il veicolo deve semplicemente risultare in regola con gli obblighi di revisione (non è più previsto che la revisione sia stata effettuata con esito positivo nei sei mesi precedenti) e si introduce la possibilità alternativa che il veicolo, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, sia stato sottoposto a visita e prova per l’accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 (accertamento dell’idoneità alla circolazione) e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80, comma 7 del codice.
L’art. 49, comma 5, integra quanto disposto dell’art. 25 del codice della strada, che disciplina la realizzazione di opere sopra o sotto la sede stradale (ivi inclusi sottopassi e sovrappassi), con l’aggiunta di quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) finalizzati a disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi. Tali modifiche sono dettate dalla necessità di introdurre una specifica disciplina per le opere che realizzano l’interferenza tra due strade di enti proprietari diversi, per permettere di risalire all’ente titolare delle strutture su cui ricade la responsabilità della gestione e manutenzione.
L’art. 49, comma 5-bis, interviene in materia di rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC estendendo tale possibilità di rilascio anche alle persone che hanno la disponibilità del veicolo ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, estendendo opportunamente tale facoltà, oltre alla proprietà e al leasing, anche a questo ulteriore comune titolo di possesso del veicolo.
Con l’art. 49, comma 5-ter, lett. e) viene abrogato l’art. 37, comma 3 del codice, che prevedeva la possibilità, per il cittadino che si riteneva danneggiato da un provvedimento impositivo della segnaletica stradale, che impone un obbligo, un divieto o una limitazione (dal divieto di sosta, al divieto di transito, al senso unico di circolazione, di proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni. Era l’unico rimedio gratuito accordato ai cittadini per dolersi di un segnale stradale illegittimo. Ora chi si ritiene danneggiato dovrà ricorrere alla giustizia amministrativa (T.A.R. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica) unici rimedi possibili, ma onerosi.
Con l’art. 49, comma 5-ter, lett. f) si sostituisce il comma 4 dell’art. 75 del codice, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione per i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone. Tali veicoli sono attualmente soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice. Con la nuova formulazione si prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare i veicoli soggetti all’accertamento.
L’art. 49, comma 5-ter, lett. g) modifica l’art. 78, comma 1 del codice, in materia di aggiornamento della carta di circolazione in seguito a modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli, prevista attualmente per tutti i veicoli le cui caratteristiche costruttive o funzionali ovvero i dispositivi di equipaggiamento vengano modificati: Con la modifica sarà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Allo stesso modo saranno stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione
Con l’art. 49, comma 5-ter, lett. h) si modifica l’art. 94 del codice in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli:
– con il n. 1) si modifica il comma 2, prevedendo che in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione (o di sede se si tratta di persona giuridica), l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 (anziché all’aggiornamento della carta di circolazione come attualmente previsto);
– con il n. 2) si inserisce il riferimento all’archivio nazionale dei veicoli, laddove si prevede la sanzione amministrativa prevista nella misura da euro 364 ad euro 1.817 per chiunque circoli con un veicolo per il quale non sia stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione.
L’art. 49, comma 5-ter, lett i) modifica l’art. 126 del codice, riguardo la durata e la conferma della patente di guida, prevedendo l’aggiunta del nuovo comma 8-bis che prevede che al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Tale permesso non viene rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli artt. 186, comma 8, e 187 , comma 6, rispettivamente relativi all’ipotesi di guida sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.
Una ulteriore modifica concerne la disciplina, prevista dal comma 9, ultimo periodo, prevedendo, per coloro che hanno rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria.
L’art. 49, comma 5-ter, lett. o) modifica l’art. 175, comma 2, lettera b), del codice avente ad oggetto, condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, escludendo dal divieto di circolazione su dette arterie i tricicli di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e, comunque, di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente.
L’art. 49, comma 5-ter, lett. p) modifica l’art. 180, comma 4, del codice per estendere, ai mezzi con facoltà di acquisto in leasing, la possibilità di sostituire, ai fini del controllo, la carta di circolazione in originale da fotocopia dichiarata autentica con la sottoscrizione del proprietario.
L’art. 49, comma 5-septies novella l’art. 92D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “cura Italia”, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è riscritto prevedendo che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all’art. 80 del nuovo codice della strada (previsione già contenuta nel testo vigente) prevedendo poi, rispetto al testo vigente, che è anche autorizzata la circolazione:
– fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020
– nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.
2) si inserisce un nuovo comma 4-septies, per prevedere che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti in materia di revisioni (art. 80 del codice della strada) possono essere svolti anche da ispettori individuati nel decreto MIT 19 maggio 2017, come modificato dal decreto 1° dicembre 2019, allo scopo di ridurre i tempi di espletamento delle attività.
L’art. 49, comma 5-decies stabilisce il termine di sessanta giorni per aggiornare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
L’art. 49-bis, prevede la facoltà dell’intestatario del veicolo (eccetto motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, disciplinati dall’art. 60 del codice della strada) di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, in occasione del rilascio del documento unico di circolazione, previo pagamento di un contributo. Il completamento delle operazioni di graduale passaggio al documento unico doveva avvenire entro il 31 ottobre 2020, ma l’art. 49, comma 5-octies del decreto in commento sposta tale termine al 31 marzo 2021.
Il Presidente della Repubblica nel promulgare la legge, invece di rinviarla alle camere (come avrebbe voluto fare in tempi normali), evidenzia che, rispetto all’originario testo, sono stati inserite moltissime modifiche, tra cui a 15 articoli del codice della strada, una vera e propria mini riforma e invita “il Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza …. altresì al Parlamento l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale“.

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