21/09/2020 – Prima di ordinare la demolizione è necessario definire la procedura di condono

Prima di ordinare la demolizione è necessario definire la procedura di condono
 
(SF) Il TAR Lazio (9122/2020) viene adito da un privato che, dopo aver presentato, nel 2004, un’istanza di condono edilizio ai sensi della L.n.326/2003, riceve, nel 2018, un’ordinanza di demolizione, adottata dal Comune, prima ancora di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria, per la quale avrebbe dovuto effettuare la demolizione e il ripristino dei luoghi, entro il termine di 90 giorni.
Nelle premesse motivazionali dell’ordinanza impugnata non viene invece menzionata l’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, che pertanto non risulta essere stata in alcun modo considerata tra gli elementi di fatto emergenti e rilevanti nella presente vicenda amministrativa.
L’omessa menzione di tale istanza assume valenza “sintomatica” dell’incompletezza dell’attività istruttoria svolta, determinando un vizio del procedimento sotto il profilo della mancata acquisizione dei “presupposti di fatto”, che, a sua volta, ha determinato il mancato rispetto dell’ordine di conclusione dei procedimenti connessi.
Affermano i giudici amministrativi che  il Comune avrebbe prima dovuto pronunciarsi sull’istanza di sanatoria, verificando innanzitutto i presupposti di ricevibilità ed ammissibilità della stessa, accertando in primis la legittimazione del ricorrente a presentare tale istanza, la correttezza e completezza della stessa, per poi esaminarne il merito, accertando la sussistenza dei presupposti di fatto e delle condizioni giuridiche per il suo accoglimento  prescritte dalla normativa in materia sia statale sia dalla legge regionale.
Solo una volta decisa l’istanza di sanatoria, con la dichiarazione di inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente ovvero con la sua reiezione per motivi di merito avrebbe potuto essere adottata l’ordinanza di demolizione.
Né si può ritenere che il Comune avrebbe potuto prescindere da tale preliminare passaggio in considerazione della palese irricevibilità/inammissibilità/infondatezza della predetta istanza, dato che l’art. 2, co. 1, secondo periodo, della legge n 214/1990, nella versione ratione temporis applicabile, come modificata a seguito della cd. Legge Madia, legge 6 novembre 2012 n. 190, nell’ottica dei rapporti Amministrato/Amministrazione sopra richiamata, impone all’Autorità amministrativa, cui il privato abbia presentato una domanda, di concludere il procedimento dallo stesso avviato pronunciandosi, anche se con provvedimento con motivazione in “forma semplificata”, superando l’impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere.

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