14/10/2020 – Periodo di prova. Diritto di conservazione del posto di lavoro per sei mesi.

Periodo di prova. Diritto di conservazione del posto di lavoro per sei mesi.

Oggetto
Periodo di prova. Diritto di conservazione del posto di lavoro per sei mesi.
Massima
Considerato l’orientamento applicativo dell’ARAN (RAL 426), atteso il tenore dell’articolo 16, comma 8, del C.C.R.L. del 7 dicembre 2006, segue che il dipendente di un Comune che rassegna le proprie dimissioni volontarie durante il periodo di prova, in quanto vincitore di concorso presso altro ente, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per sei mesi presso l’Ente di provenienza.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
Testo completo del parere
Il Comune chiede un parere relativo alla sussistenza del diritto alla conservazione del posto di lavoro per sei mesi per un dipendente dell’Ente che ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie durante il periodo di prova in quanto vincitore di concorso presso altro ente.

L’articolo 16 del C.C.R.L. del 7 dicembre 2006, al comma 8, prevede che: “Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti, rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo”.

Sulla questione posta si è espressa l’ARAN, benché con riferimento alla norma statale di cui all’articolo 14 bis, comma 9, del CCNL del comparto del personale delle regioni – autonomie locali del 6 luglio 1995, nel testo sostituito dall’articolo 20 del CCNL per il personale del medesimo comparto del 14 settembre 2000[1]. Attesa l’identità delle due discipline contrattuali, quella statale al tempo vigente e quella regionale, si ritiene di poter estendere le considerazioni espresse dall’ARAN anche con riferimento alla norma contrattuale regionale.

In particolare, con Orientamento applicativo RAL 426 è stato affermato che: «L’art. 14 bis, comma 9 del CCNL del 6.7.1995, nel testo sostituito dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000 prevede che “durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo…”.

La norma non prevede che il beneficio in essa previsto debba essere riconosciuto solo a favore del dipendente che abbia già superato il periodo di prova, mentre è pacifico che il dipendente in prova abbia gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, fatta eccezione per quanto stabilito dall’art. 2096 del codice civile e dall’art. 14 – bis del CCNL del 6.7.1995. Pertanto, siamo del parere che il particolare beneficio in esame spetti anche al dipendente che receda durante il periodo di prova perché assunto, in prova, presso altra amministrazione (del comparto Regioni Autonomie Locali o di altro Comparto che preveda analoga disciplina).»

——————————————————————————–

[1] Si precisa che successivamente l’articolo 14 bis del CCNL del 6 luglio 1995 è stato sostituito dalla disciplina dettata dall’articolo 20 del CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018. Tale ultimo contratto prevede, al comma 10 dell’articolo 20, che: “Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza”. Il medesimo contratto ha, altresì, introdotto la previsione di cui al comma 11 dell’articolo 20 secondo cui: “La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza”. Tale disposizione non trova, tuttavia, applicazione per il personale del comparto unico del Friuli Venezia Giulia.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto