23.11.2020.Dal 1 gennaio 2021, salvo rinvii, entra in vigore la “LOCAL TAX”: natura patrimoniale o tributaria?

Comuni alle prese con il regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (battezzato anche “local tax”), ma con tanti dubbi.

La nuova entrata dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2021 e sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

L’entrata sostituirà anche il canone previsto per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Il canone è, comunque, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La pandemia Covid-19, però, ha inciso profondamente sulle politiche di fiscalità locale e molti interventi hanno riguardato proprio la Tosap, che rientra tra i tributi da sostituire. Non è escluso, quindi, che il legislatore preferisca fare entrare in vigore il canone nel 2022.

In assenza di proroghe e rinvii, i Comuni dovranno, però, iniziare a lavorare al regolamento comunale, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2020.

Un altro dubbio riguarda la natura patrimoniale o tributaria dell’entrata. La perplessità non nasce per la denominazione giornalistica di “local tax” e non viene risolto dalla qualificazione di canone patrimoniale assegnato dal legislatore.

In passato, la natura di entrata patrimoniale del Cosap è stata confermata dalla Corte costituzionale (sentenza 64/2008), ma altrettanto non è accaduto per il canone di installazione dei mezzi pubblicitari, che pur qualificato come patrimoniale dal Mef (circolare 256/E/98) è stato considerato di natura tributaria (sentenze 218/2009 e 18/2010).

In materia di Tariffa di Igiene Ambientale, le sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 4895/2006) hanno sancito che occorre prescindere dal nomen iuris e guardare alla sostanza della natura dell’entrata.

La qualificazione tributaria della TIA1 è stata vista come logica conseguenza della coattività del prelievo, dell’indennità dei presupposti con la Tarsu, dell’assenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico tra l’Ente locale e l’utente. Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 238/2009) ha qualificato l’entrata TIA1 di natura tributaria.

Ferma restando la denominazione di canore patrimoniale assegnata dal legislatore, sarà la giurisprudenza a verificare i molti punti di forte identità con i tributi sostituiti e la connotazione coattiva del prelievo.

La qualificazione del “canone” come entrata di natura tributaria o patrimoniale non è neutra. Da ciò deriva la competenza del giudice ordinario o del giudice tributario, ma anche l’assoggettabilità ad Iva e la diversa procedura per l’approvazione del relativo regolamento.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto