19/03/2020 – L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana

di BENIAMINO CARAVITA
L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana
 
La comunità di persone che fa parte dell’Italia, “Repubblica democratica fondata sul lavoro”, organizza la propria vita e svolge le proprie attività basandosi su una serie di principi e di regole inscritte in testi fondamentali, secondo la graduazione che a tali testi il nostro ordinamento attribuisce: viene in rilievo l’art. 1, comma 2, Cost, secondo cui “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, nel suo collegamento con l’art. 117, comma 1, che impone al legislatore nazionale e a quelli regionali, e quindi a tutti i cittadini e gli operatori  di operare “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Anche in una fase acuta di crisi come quella che viviamo è nella lettura di questi principi e di queste regole che dobbiamo ritrovare la nostra bussola come comunità e come istituzioni. Proviamo allora a rileggere questi principi e queste regole, partendo – come è doveroso – da quelle regole che hanno un grado di astrazione più elevato, non a caso ricomprese tra i principi della nostra Costituzione. La chiave di volta non può che essere l’art. 2, il quale, affianco al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Il bilanciamento tra diritti e doveri costituisce dunque la prima chiave di lettura dell’equilibrio costituzionale, in via generale e in  periodi ordinari. In particolare, in una fase di crisi derivata da una emergenza sanitaria (alla data di martedì 17, i dati ufficiali forniti dalla protezione civile sono oltre 31.000 persone infette, oltre 2.500 persone morte, oltre 2500 guarite, con una situazione ai limiti del collasso in alcune zone del paese e il rischio del propagarsi nel Centro-sud) il bilanciamento che va costruito riguarda specificamente il diritto alla salute (art. 32), che la Costituzione definisce “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, obbligandoci sin da un primo approccio a contemperare la dimensione individuale e quella collettiva. L’una non può andare a scapito dell’altra: nel nostro ordinamento costituzionale non è ammissibile l’annichilimento del diritto individuale a favore della collettività, ma nemmeno è pensabile che l’interesse collettivo possa travolgere la sfera della tutela soggettiva. Facendo riferimento ad uno schema di ragionamento che deriva dai testi costituzionali europei, si potrebbe dire che questo necessario bilanciamento costituisce un tratto che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 2, TUE, l’identità nazionale italiana, non rendendo possibili soluzioni drastiche di deliberato scarso controllo sulla diffusione del virus, come quelle che sembravano profilarsi per il Regno Unito. In nome dell’interesse collettivo alla salute, possono essere limitati – già in situazioni ordinarie – situazioni soggettive che rientrano nella dimensione dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda il domicilio, trattato in generale con le stesse regole della libertà personale, “gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica… sono regolati da leggi speciali” (art. 14, comma 3).  La legge può stabilire in via generale limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno “per motivi di sanità e di sicurezza” (art. 16, comma 1). “Per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica” le autorità possono vietare le riunioni in luogo pubblico (art. 17, comma 3). La tutela della dignità umana, a cui fanno riferimento gli articoli 2 e 3 Cost., e che costituisce un limite all’iniziativa economica, non è comprensibile se non tenendo presente la sfera della salute, sempre nella sua duplice dimensione, individuale e collettiva, secondo gli della più recente giurisprudenza costituzionale… (segue)
 

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