29/05/2020 – Rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti

Rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti
L’ufficio ragioneria di questo Comune intende procedere alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti fruendo delle agevolazioni previste nel periodo emergenziale. Tuttavia essendo in periodo provvisorio possibile eccezionalmente approvare una variazione di bilancio di giunta o esistono altri strumenti?
a cura di Simone Chiarelli
 
Durante il periodo emergenziale stata avviata la possibilità di rinegoziazione dei mutui da parte degli Enti Locali attraverso una iniziativa straordinaria di Cassa Depositi e Prestiti illustrata nella Circ. 23 aprile 2020 n. 1300.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il cui art. 113 prevede una specifica disciplina in merito, la circolare stata opportunamente adeguata ed aggiornata.
L’art. 113 infatti dispone: “Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione. 1. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.
La formulazione utilizzata dal legislatore consente una chiara deroga “anche nel corso dell’esercizio provvisorio” senza necessità di adottare una specifica variazione di bilancio consiliare n di Giunta ma con una delibera dell’organo esecutivo eccezionale (propria del periodo emergenziale), analoga alla previsione contenuta nella diversa disciplina sui “buoni spesa”.
In base alla citata circolare possono essere rinegoziati i prestiti originari connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del D.M. 20 giugno 2003 del Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 259D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con apposito decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 261, comma 3, del TUEL.
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020 (“Periodo di Adesione”), l’elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito “Applicativo”).
La circolare detta ulteriori requisiti e condizioni da rispettare per la rinegoziazione.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto