22/05/2020 – Se l’ente obbliga a tenere la divisa in servizio, anche il “tempo divisa” rientra nell’orario di lavoro

Se l’ente obbliga a tenere la divisa in servizio, anche il “tempo divisa” rientra nell’orario di lavoro
La Rivista del Sindaco  22/05/2020 Approfondimenti
 
Il tempo impiegato per indossare la divisa e dismetterla può rientrare a tutti gli effetti nell’orario lavorativo (essendo quindi soggetto a retribuzione), se il datore di lavoro impone al proprio dipendente di indossare la divisa durante lo svolgimento del proprio servizio. A chiarirlo è stato l’interpello 1/2020 fornito dal ministero del Lavoro.
Un’organizzazione sindacale del settore pubblico, operante per le amministrazioni locali, ha inviato una richiesta di parare al Ministero del Lavoro riguardante l’inclusione o meno del cosiddetto “tempo divisa” (il periodo utilizzato da un dipendente per indossare e dismettere i propri abiti da lavoro) nell’effettivo orario lavorativo. In particolare, per gli enti privi di una disciplina contrattuale nazionale in merito all’argomento. Nell’interesse dei lavoratori, i sindacati da sempre rivendicano il “tempo divisa” come parte dell’orario di lavoro e non soltanto come mera diligenza preparatoria all’adempimento del principiale obbligo lavorativo. Si tratta di un periodo importante, avente a che fare con il decoro del lavoratore stesso, quando non della sua sicurezza.
Eppure il problema “tempo divisa” è stato sempre accantonato dalla contrattazione collettiva degli enti locali, delegando di fatto ai singoli enti la gestione dell’argomento, causando molteplici difformità nei modi di operare. Interrogata sulla questione (Ral1281), in merito al “tempo divisa” della polizia municipale, l’Aran stessa aveva evitato di prendere una posizione ufficiale, rimbalzando la risposta al Ministero del Lavoro, a cui compete l’applicazione delle norme del Dlgs 66/2003 in materia di orario di lavoro, e al dipartimento della Funzione Pubblica, a cui compete il compito di interpretare le norme di legge riguardanti il rapporto di lavoro pubblico.
Inizialmente è stato rilevato, dal Ministero del Lavoro, che la definizione di orario di lavoro presentata dall’articolo 1 del Dlgs 66/2003 non fornisce informazioni specifiche sul concetto di “tempo divisa”, quindi in tale orientamento (consolidato dalla Cassazione) non si può cercare la risposta al quesito posto. Il principio di diritto che la Sezione unite della Corte Suprema (16 maggio 2013) chiarisce che il tempo impiegato per il cambio d’abito non può essere considerato orario lavorativo, se al lavoratore è lasciata facoltà di scelta su luogo e tempo in cui effettuarlo. In caso invece, il datore di lavoro (pur fornendo i necessari indumenti) ne stabilisca il vincolo di tenerli ed indossarli sul luogo di lavoro, allora il “tempo divisa” deve essere calcolato e retribuito come normale orario di lavoro.
 
Articolo di Luigi Franco

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