22/05/2020 – Decreto Rilancio: gli interventi di carattere generale per le imprese

Decreto Rilancio: gli interventi di carattere generale per le imprese

giovedì 21 maggio 2020
di Cecchinato Piero – Avvocato in Padova
 
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21). Di seguito passiamo in rassegna le principali misure di carattere generale introdotte a sostengo delle imprese.
 
 
Riduzione dell’IRAP
L’art. 24 del Decreto prevede l’esonero, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata (pari, di regola, al 40%), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo successivo al 31 dicembre 2019. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dall’imposta da versare a saldo per il 2020.
L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
Contributi a fondo perduto
L’art. 25 dà diritto ad un contributo a fondo perduto non tassabile. Il contributo spetta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario e di partita IVA in genere con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione, nonché ai soggetti che hanno diritto alle indennità previste per i liberi professionisti e lavoratori dello spettacolo (600 euro per il mese di marzo) dagli artt. 27 e 38 del decreto Cura Italia, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che la perdita di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 sia superiore a 1/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta, anche in assenza di tale soglia minima di perdita, ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, abbiano avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi i cui stati di emergenza erano già in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale Covid-19.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, nelle seguenti misure:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Così, ad esempio, se nell’aprile 2019 si siano fatturati 100.000,00 euro e nell’aprile 2020 se ne siano fatturati meno di 2/3 (ossia meno di euro 66.666,00), ad esempio euro 50.000,00, sulla differenza (100.000-50.000) spetterà un indennizzo che oscillerà fra euro 10.000,00 (20%) ed euro 5.000,00 (10%)
Gli importi minimi riconoscibili sono 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica e anche attraverso un intermediario, una apposita istanza all’Agenzia delle entrate, certificando la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.
Il contributo a fondo perduto sarà poi corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e il legittimo possesso dei requisiti per poterne beneficiare potrà essere fatto oggetto di accertamento dalla stessa Agenzia.
Qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero verrà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
L’eventuale falsità nelle dichiarazioni e attestazioni richieste è assoggettata alla sanzione di cui all’art. 316ter cod. pen. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”), che comporta regola la reclusione da 6 mesi a tre anni.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
L’art. 26 stabilisce che per gli aumenti di capitale sociale a pagamento deliberati e integralmente versati dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020, a favore di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, spetti un credito di imposta pari al 20%.
L’investimento massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta non potrà eccedere euro 2.000.000.
Condizioni per godere di tale misura sono che la società:
– abbia un ammontare di ricavi compreso fra 5 milioni di euro (10 per godere anche dell’intervento del Fondo Patrimonio PMI di cui subito in appreso) e 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo);
– abbia registrato una riduzione di ricavi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, non inferiore al 33% (anche in tal caso, se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo);
– non rientrasse, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, ossia, (i) se società a responsabilità limitata, non avesse perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (il che si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto), (ii) se società di persone con soci a responsabilità illimitata, non avesse perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate, (iii) non fosse assoggettata a procedura concorsuale o non si trovasse in condizioni di insolvenza;
– si trovi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
– sia in regola con le vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
– sia in regola con eventuali rimborsi di aiuti UE ritenuti illegali;
– sia in regola con le disposizioni antimafia;
– non si sia macchiata, negli ultimi 5 anni, di condanne definitive per reati di evasione fiscale;
– abbia un numero di occupati inferiore a 250 se intende godere anche dell’intervento del Fondo Patrimonio PMI di cui subito in appresso.
– che la partecipazione riveniente dal conferimento venga posseduta sino al 31 dicembre 2023.
Costituiscono cause di decadenza dal beneficio la dismissione della partecipazione riveniente dal conferimento prima del 31 dicembre 2023, nonché la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, che intervenga prima del 31 dicembre 2023 da parte della società oggetto del conferimento, con obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono, inoltre, beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o siano collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.
Alle società che possono beneficiarie di tale incentivazione all’aumento di capitale, è inoltre riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dello stesso aumento di capitale beneficiato.
Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi potranno inoltre essere ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. Anche in tal caso, la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Fondo Patrimonio PMI
L’art. 27 comma 12 stabilisce che, ai fini del sostegno e del rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI», gestito da Invitalia Spa e finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che possono beneficiare anche degli incentivi alla ricapitalizzazione di cui al paragrafo precedente, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui alla misura precedente e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019.
La dotazione iniziale del Fondo è di 4 miliardi di euro.
Gli strumenti di nuova emissione potranno essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, cod. civ. (ossia anche oltre il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio).
Per poter essere sottoscrivibili, gli strumenti finanziari dovranno venire rimborsati nel termine di 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente potrà in ogni caso rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione, mentre il rimborso dovrà essere immediato in caso di informazione antimafia interdittiva.
Nel caso in cui la società emittente venga assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi saranno soddisfatti dopo ogni altro credito, ma prima dei finanziamenti spettanti a soci, che rimangono postergati ex art. 2467 cod. civ..
La società emittente dovrà inoltre assumere l’impegno a:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al gestore del fondo un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
Non sono, invece, state confermate le misure premiali che erano state previste nella bozza divulgata la settimana scorsa, la quale prevedeva lo storno degli interessi nel caso in cui l’emittente avesse mantenuto fino al rimborso degli strumenti il numero di occupati in essere al 1° gennaio 2020, ovvero avesse effettuato investimenti per finalità determinate.
Patrimonio Rilancio
L’art. 27 stabilisce che al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Tale patrimonio è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati da questa costituiti e sullo stesso, pertanto, non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A., così come non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Rilancio sul patrimonio di CDP S.p.A.
A fronte degli apporti del MEF, sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Rilancio e in favore dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione la cui remunerazione è condizionata dall’andamento economico del patrimonio destinato.
Le risorse del Patrimonio Rilancio sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio saranno, inoltre, subordinati all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In via preferenziale, Patrimonio Rilancio effettuerà i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Nell’individuazione degli interventi, le cui specifiche forme e modalità tecniche andranno determinate con apposito decreto del Mef, si terrà in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro, nonché alle altre finalità di cui al comma 86 dell’art. 1 della legge n. 160 (erroneamente numerata 169 nel decreto legge) del 2019 (legge finanziaria 2019/20), ossia la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
Saranno inoltre ammissibili anche interventi di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Rilancio o di singoli suoi comparti è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile (ossia per un valore anche eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio), l’emissione, a valere sul Patrimonio stesso o su suoi singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applica la disciplina dettata per l’assemblea degli obbligazionisti e le relative deliberazioni dagli articoli da 2415 a 2420 del codice civile.
Per ciascuna emissione potrà essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne curi gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, eserciti i poteri stabiliti in sede di nomina e approvi le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Rilancio.
Sulle obbligazioni del Patrimonio, in caso di incapienza del Patrimonio stesso, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.
In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali opereranno con la dovuta diligenza professionale e assumeranno la responsabilità erariale in caso di dolo e colpa grave. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all’azione revocatoria di
Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
L’art. 28 del decreto stabilisce che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazionedi leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le attività turistico-ricettive con attività solo stagionale, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito spetta ai soggetti locatari esercenti attività economica a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’intervenuto pagamento dei canoni.
Ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 122 del Decreto, il credito di imposta potrà anche essere oggetto di cessione.
Riduzione dei costi energetici
L’art. 30 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”
La misura ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Mediante la norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato. L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica.
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
L’art. 35 del decreto prevede che, al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. conceda, in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito e che abbiano aderito mediante apposita convenzione, una garanzia – a prima richieste e senza regresso – pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, entro, in ogni caso, il limite massimo di 2 miliardi di euro.
La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito.
Sostegno alle imprese di distribuzione di carburanti
L’art. 40 del decreto stabilisce che alle microimprese e alle piccole e medie imprese, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, potrà essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il contributo non potrà essere riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
Il contributo sarà’ erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili.
Modalità e termini di presentazione delle domande, nonché le procedure per la concessione del contributo saranno individuati con provvedimento del Mise.
Fondo per il trasferimento tecnologico
Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, l’art. 42 del Decreto istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
Le iniziative sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
Al fine di sostenere tali iniziative, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili.
I possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta dello Stato, saranno individuati con decreto dello stesso Mise, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per l’attuazione degli interventi previsti, il Mise si avvarrà di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2020.
In linea con le indicazioni europee, la disposizione rafforza le competenze dell’ENEA, sostenendo la piena integrazione dell’Agenzia nel tessuto produttivo. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata sull’innovazione, vorrebbe contribuire al miglioramento della produttività e della resilienza del sistema delle PMI e alla creazione di nuove e significative opportunità di lavoro qualificato.
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
L’art. 43 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.
Il Fondo – concepito in continuità con quello istituito dall’articolo 31 del Decreto Crescita dell’anno scorso – opererà attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, da effettuarsi a condizioni di mercato e nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
Le imprese che intendano avvalersi dell’intervento del Fondo dovranno notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa;
b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
Stando alla relazione illustrativa, la norma, da un lato, si porrebbe in continuità con la volontà di preservare il valore strategico dei marchi storici d’interesse nazionale (prevedendo a tal fine una specifica priorità d’accesso per le imprese titolari dei marchi stessi), dall’altro, intenderebbe istituire un intervento di più ampia portata, in grado di intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più rispondente alle situazioni di crisi recentemente portate all’attenzione del Governo.

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