15/07/2020 – Appalti pubblici: in presenza di segreti tecnici o commerciali, l’accesso difensivo agli atti di gara è consentito solo nei limiti strettamente necessari a uno specifico giudizio

Appalti pubblici: in presenza di segreti tecnici o commerciali, l’accesso difensivo agli atti di gara è consentito solo nei limiti strettamente necessari a uno specifico giudizio

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 53, commi 5, lett. a), e 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), l’accesso «alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali» è consentito soltanto nei limiti strettamente necessari alla «difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto», ossia quando e nella misura in cui l’utilizzo della documentazione richiesta appaia concretamente indispensabile alla tutela giurisdizionale del concorrente (conferma TAR Lazio, sez. II, ord. coll. n. 5750/2019) (cfr. C.d.S., sez. V, sentt. nn. 1451/2020 e 7743/2019, entrambe in questa Rivista).

Consiglio di Stato, sezione V, 1° luglio 2020, n. 4220

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