06/07/2020 – Amministrazione trasparente – contributi, sovvenzioni e vantaggi economici

Amministrazione trasparente – contributi, sovvenzioni e vantaggi economici
In merito agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, non essendoci indicazioni precise nelle FAQ dell’Anac, chiedo se esiste l’obbligo di pubblicare i contributi in entrata al Comune assegnati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, ecc.) per opere pubbliche o altre finalità (es. contributi regionali per gli affitti), sia in termini di finanziamento, sia a fondo perduto (in conto capitale), con eventuale nuova normativa.
a cura di Massimiliano Alesio
 
L’avanzato quesito attiene agli obblighi di pubblicazione, a carico di tutte le Pubbliche Amministrazioni, come previsti dalla vigente normativa in materia, innanzitutto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Precisamente, si chiede di sapere se occorre pubblicare i contributi “in entrata”, che un Comune riceve da altre Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regioni, etc.), diretti o a finanziare (in tutto od in parte) l’esecuzione di opere pubbliche o a perseguire altre finalità di pubblico interesse.
Orbene, i trasferimenti che i Comuni ricevono da altri Enti pubblici, per le finalità sopra indicate, terminologicamente non vanno qualificati come “contributi”, ma, appunto, come “trasferimenti finanziari”. In altri termini, si tratta di somme di danaro che i Comuni non erogano, non spendono in favore di terzi, ma che ricevono da altre Pubbliche amministrazioni per il perseguimento di pubbliche finalità.
Chiarito tale punto, appare ben chiaro che non possono trovare applicazione gli artt. 26 e 27 del richiamato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Ed, infatti, siffatti articoli, come significativamente riportato nel titolo dell’art. 26, disciplinano la pubblicazione di atti di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici “a persone fisiche ed enti pubblici e privati”. Ancora, il comma 2°, sempre dell’art. 26, stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”. Quindi, siffatti articoli si riferiscono alle “sovvenzioni”, cioè (utilizzando a contrariis la denominazione utilizzata in sede di quesito) ai “contributi in uscita”, che, a dire in vero, sono i veri contributi, per i quali esiste l’obbligo di predeterminazione dei requisiti e dei criteri di erogazione, come stabilito dall’art. 12L. 7 agosto 1990, n. 241. Al riguardo, si ricorda che la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri, con i quali si intendono elargire sovvenzioni, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve, tra l’altro, riguardare sia l’an e sia il quantum da concedere. Diretto corollario del principio di legge sin qui riportato è che l’organo politico dell’ente locale deve adottare (nelle forme previste da ciascun ordinamento) la norma regolamentare, con cui predetermina i criteri di erogazione dei contributi che, in sede gestionale, l’organo amministrativo applicherà, adottando il provvedimento formale attributivo del vantaggio economico. In altri termini, nella norma regolamentare o para-regolamentare, adottata dal Consiglio, che fissa i criteri di erogazione dei contributi, si concretizza la discrezionalità facente capo all’organo politico. La Corte dei conti si è più volte espressa in merito, ben evidenziando che : “sono da ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un “vantaggio economico” riconducibile all’art. 12 della Legge n. 241 del 1990: la locuzione “vantaggio economico” deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla compresenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa che invece si connota per l’assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento” (Corte dei Conti Veneto Sez. contr. Delib., 6 aprile 2016, n. 260).
Viceversa, per i contributi “in entrata”, cioè, rectius, i trasferimenti finanziari da parte di Enti pubblici, occorre far riferimento ad altri articoli del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Precisamente, occorre far riferimento al capo III°, significativamente denominato “obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche”. Ecco, già dalla denominazione risulta ben chiara la differenza: stiamo parlando di uso delle risorse pubbliche, cioè di trasferimenti di risorse finanziarie, che vengono erogati, in favore dei Comuni, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. In presenza di tale categoria di atti (i trasferimenti finanziari, che danno luogo ad uso delle risorse pubbliche), le regole di pubblicazione sono diverse e sono definite dagli artt. 2930 e 31 del decreto trasparenza. Ecco, in sintesi tali regole. Le Pubbliche Amministrazioni:
– pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche;
– pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi;
– pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
– pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
In conclusione, è possibile affermare quanto segue:
a) I veri “contributi” (contributi in uscita), cioè l’attribuzione di vantaggi economici pubblici di qualsiasi genere a soggetti terzi, devono essere pubblicati conformemente alle regole, di cui agli artt. 26 e 27D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
b) I “trasferimenti finanziari”, cioè i trasferimenti erariali per finalità di pubblico interesse (“contributi in entrata”), costituiscono un “qualcosa” di diverso, soggetto ad altre regole di pubblicazione. Precisamente, non vengono pubblicati questi trasferimenti, ma i “documenti finanziari riassuntivi”, quali i bilanci preventivi e consuntivi, come previsto dagli artt. 2930 e 31D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

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