03/07/2020 – Durata comando presso alta pubblica amministrazione

Durata comando presso alta pubblica amministrazione
Chiedo se è possibile prorogare oltre la durata dei tre anni l’utilizzo di un dipendente in comando presso un’altra pubblica amministrazione, più precisamente la Struttura Commissariale per l’emergenza sisma 2012. Preciso che con vari rinnovi il comando dura da 5 anni e la struttura ha richiesto l’utilizzo fino al 31/12/2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
a cura di Federico Gavioli
 
Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha posto la necessità di una rinnovata valutazione della permanenza dell’istituto del comando, alla luce della successiva, prescritta, stipula dei contratti collettivi nazionali di comparto. L’art. 72D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (confermato dall’art. 69, comma 1D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevede la cessazione degli effetti della normativa relativa al rapporto di lavoro, previgente alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, a seguito della sottoscrizione della seconda tornata dei contratti collettivi nazionali di comparto (intervenuta con i Contratti del quadriennio 1998-2001).
In tale occasione alcuni CCNL, tra cui quello del comparto Ministeri, hanno regolato l’istituto del comando (mantenendolo, pertanto, in vita), mentre quelli di altri comparti (segnatamente quello di regioni ed enti locali) non hanno previsto analoga disciplina (ponendo il dubbio della permanenza).
L’art. 13, comma 2L. 4 novembre 2010, n. 183 ha aggiunto, all’art. 30D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, un comma 2-sexies, chiarendo che tutte le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni.
La novella del 2010, come visto, delimita a tre anni l’assegnazione temporanea del dipendente, ponendo un vincolo anche alla contrattazione collettiva nazionale.
Per inciso, il CCNL del comparto “Funzioni centrali”, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, all’art. 51, ripropone la disciplina il termine annuale (“l’assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabili”). Non si rinviene, invece, analoga disposizione nell’ipotesi di accordo sul CCNL del comparto “Funzioni locali”, per il medesimo triennio 2016-2018. Pertanto, per gli enti territoriali (fra cui, in primo luogo, regioni ed enti locali), la possibilità di utilizzare temporaneamente un dipendente in organico presso altra pubblica amministrazione trova fonte normativa nel solo art. 30, comma 2-sexies, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funziona pubblica, nel parere n. 26908 del 14 ottobre 2014, nel confermare il comma 2-sexies, dell’art. 30D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quale norma generale di riferimento per le assegnazioni temporanee (fermo restando eventuali disposizioni di legge speciali), ha ritenuto che quest’ultima non escluda la possibilità di un rinnovo, alla scadenza del termine, anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative di quella di appartenenza.
La possibilità, palesata dal predetto parere, di prorogare l’utilizzo temporaneo di un dipendente da parte di un ente locale non può, tuttavia, far venir meno quei caratteri di temporaneità e strumentalità del comando, istituto avente carattere interinale destinato, necessariamente, a sfociare nel trasferimento presso l’amministrazione utilizzatrice ovvero nel rientro in servizio presso quella di appartenenza.
Naturalmente, tali esigenze, valorizzate nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non possono consentire una proroga sine die del personale comandato oltre il prescritto termine triennale (né, tantomeno, un rinnovo), ma solo un breve differimento, ancorato a precise, motivate e documentate esigenze provvisorie.
Inoltre, la situazione di necessità non deve essere causata da comportamento colpevole della medesima amministrazione, che deve attivare per tempo le procedure di selezione concorsuale, o di mobilità, per procedere ad assunzioni.
Si è del parere che la proroga oggetto del presente quesito sia effettivamente oltre i limiti consentiti; certamente lo stato di emergenza legato al problema del sisma può essere una giustificazione anche se obiettivamente un comando di quasi nove anni (se si sono correttamente compresi i tempi) appare eccessivo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto