08/01/2020 – Pubblicazione provvedimenti attributivi vantaggi economici su “Amministrazione trasparente”

Pubblicazione provvedimenti attributivi vantaggi economici su “Amministrazione trasparente”

Oggetto

Pubblicazione provvedimenti attributivi vantaggi economici su “Amministrazione trasparente”

Massima

Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede, per finalità di trasparenza, l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore a mille euro.

Sotto il profilo dei rapporti tra trasparenza e privacy, il D.Lgs. n. 33/2013 rappresenta la base giuridica per la diffusione di dati necessari per compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, la quale, secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali, può essere solo la legge ovvero, nei casi previsti dalla legge, il regolamento (art. 6, Regolamento (UE) n. 679/2016; art. 2-ter, D.Lgs.n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Peraltro, la presenza di un obbligo di legge, che imponga la pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza, non esime dal rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali, contenuti nell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 679/2016, che, in particolare, esprime il principio di minimizzazione dei dati – rilevante in ordine all’individuazione dei dati da diffondere – secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Funzionario istruttore VALERIA RATINI 

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere in ordine alla pubblicità da dare ai provvedimenti di concessione di vantaggi economici a privati, non correlati – specifica – ad uno stato di disagio economico-sociale. In particolare, il Comune chiede quali dati vadano pubblicati, avuto riguardo alla normativa in tema di trasparenza e privacy, e con quali mezzi dare pubblicità.

L’art. 12, c. 1, L. n. 241/1990, prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”[1].

Con riferimento a detta norma, la giurisprudenza ha più volte affermato che qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio a soggetti privati o pubblici deve essere preceduto dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle pp.aa. procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse si dovranno attenere, al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, nell’assegnare vantaggi economici ai soggetti amministrati[2].

Un tanto premesso e venendo agli aspetti rilevati dall’Ente, si esprimono alcune considerazioni in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici, di cui all’art. 12, L. n. 241/1990, e a come gli stessi debbano rapportarsi con la normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.

In particolare, l’art. 26, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore a mille euro.

Il successivo art. 27 stabilisce le informazioni che devono essere pubblicate, tra cui: il nome del soggetto beneficiario, l’importo del vantaggio, il titolo giuridico dell’attribuzione, la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (comma 1). Dette informazioni sono riportate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” (comma 2)[3].

Pertanto, in relazione al quesito dell’ente circa la modalità di pubblicazione dei provvedimenti di cui si tratta, si osserva che per espressa previsione di legge, gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici sono adempiuti attraverso il sito istituzionale della p.a., nella sezione “Amministrazione trasparente”[4].

Naturalmente – in relazione alla tematica dei rapporti tra trasparenza e privacy – per gli obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali della p.a. previsti dalla normativa vigente per finalità di trasparenza vale il principio per cui la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.

Per meglio chiarire, va fatta una necessaria premessa: l’art. 6 (Liceità del trattamento), par. 3, del Regolamento comunitario, prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

In attuazione di tale previsione, il legislatore italiano, con l’art. 2-ter[5], c. 1, del D.Lgs. n. 196/2003 (inserito dal D.Lgs. n. 101/2018), introducendo le “disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme” del regolamento (art. 6, par. 2, Regolamento comunitario), ha stabilito che la base giuridica prevista per il trattamento di dati necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri possa essere solo la legge ovvero, nei casi previsti dalla legge, il regolamento (c. 1).

Inoltre, il medesimo art. 2-ter, tra le modalità di trattamento, ha definito diffusione “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.

Il complesso delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 che impongono obblighi di pubblicazione costituisce la base giuridica per la diffusione di dati personali per compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri.

Peraltro, la presenza di un obbligo di legge, che imponga la pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza, non esime dal rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali, oggi contenuti nell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 679/2016[6].

In particolare, viene in considerazione il principio di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), secondo il quale i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”[7], e che rileva in ordine all’individuazione dei dati da diffondere[8].

A tal proposito e in relazione alla domanda del Comune su quali dati vadano pubblicati, il Garante della privacy ha affermato che non risulta giustificato diffondere, tra l’altro, dati quali, ad esempio, l’indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l’indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative[9].

Con specifico riferimento all’operatività dell’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013, il Garante ha affermato che detta normativa prevede la pubblicazione obbligatoria dei soli nominativi dei soggetti destinatari di un contributo di natura economica superiore a mille euro[10]. Di conseguenza, vanno oscurati i dati identificativi eccedenti, che non è giustificato diffondere, indicati sopra.

Infine – pur preso atto della precisazione dell’Ente sulla non afferenza dei provvedimenti di cui si tratta a situazioni di disagio economico e/o sociale dei destinatari – si richiama comunque l’attenzione sulle indicazioni del Garante secondo cui, qualora siano state formate graduatorie di ordine di priorità degli aventi diritto sulla base del reddito, andranno oscurati dagli elenchi pubblicati i dati personali dei soggetti la cui collocazione (nei primi posti) potrebbe rivelare situazioni di disagio economico[11].

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[1] L’art. 26, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, impone la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12, L. n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la corresponsione di vantaggi economici.

[2] Cfr. Cons. St., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552; si veda anche: TAR Lazio Roma, sez. II quater, 13 gennaio 2017, n. 622, secondo cui i principi in materia di sovvenzioni pubbliche posti dall’art. 12, L. n. 241/1990, implicano il rispetto della par condicio tra i possibili destinatari; TAR Liguria Genova, sez. II, 15 febbraio 2012, n. 293, secondo cui la pubblicazione, oltre a soddisfare esigenze di trasparenza ed imparzialità, offre saldo appiglio normativo per ritenere immediatamente impugnabili i criteri in forza dei quali l’amministrazione ripartisce le risorse.

[3] Il comma 4 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei benefici economici, qualora gli atti e i documenti da pubblicare siano idonei a disvelare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Su questo aspetto – che l’Ente precisa non interessare il caso di specie – si rinvia alla lettura della nota di questo Servizio prot. n. 3221/2019, consultabile all’indirizzo web della Regione Friuli Venezia Giulia http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri-2015/index.html.

[4] Ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 33/2013, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

[5] Rubricato “Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”.

[6] Cfr. Andrea d’Agostino, Luca R. Barlassina, Vincenzo Colarocco, Commentario al Regolamento UE 2016/679 e al Codice della privacy aggiornato, TopLegal Academy, 2019, p. 76.

[7] Sul piano dell’ordinamento interno, è espressione del principio di minimizzazione l’art. 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013, il quale, in tema di pubblicazione di dati personali nella sezione “Amministrazione trasparente” di siti delle amministrazioni pubbliche, prevede al c. 4, che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

In materia di tutela dei dati personali, assume altresì rilievo il principio di limitazione della conservazione, correlato, come quello della minimizzazione, alle finalità del trattamento (cfr. Andrea d’Agostino, Luca R. Barlassina, Vincenzo Colarocco, op. cit., pp. 58 e 77). In proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza del 13 maggio 2014, n. 131, ha rilevato che l’illiceità del trattamento “può derivare non soltanto dal fatto che tali dati siano inesatti, ma anche segnatamente dal fatto che essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, che non siano aggiornati, oppure che siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario” (v. in particolare i punti 92 e seguenti).

Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale, sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, la quale ha affermato che i principi di derivazione europea “sanciscono l’obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell’esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione”.

[8] Andrea d’Agostino, Luca R. Barlassina, Vincenzo Colarocco, op. cit., p. 77.

[9] Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 15 maggio 2014, n. 243, recante: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, parte I, par. 9.e.

[10] Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 18 maggio 2016, n. 228. In quella sede il Garante ha inoltre precisato che va esclusa – in ogni caso – la diffusione di dati indentificativi (di tutti i dati identificativi, compreso il nome, n.d.r.) delle persone destinatarie dei contributi da cui è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico (e allo stato di salute).

[11] Cfr. provvedimento del Garante n. 228/2016 cit.

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