07/01/2020 – Urbanistica. Facile amovibilità e precarietà

Urbanistica. Facile amovibilità e precarietà
Pubblicato: 03 Gennaio 2020
TAR Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019

La nozione di “facile amovibilità” di un’opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, deve essere ricavata dal sistema in via interpretativa; non può essere differenziata in ragione della proprietà pubblica o privata dell’aerea sulla quale l’opera stessa è destinata ad essere realizzata; a maggior ragione quando siano comunque in gioco interessi di rilevanza pubblicistica, come quelli paesaggistici; non è perfettamente sovrapponibile a quella di precarietà, parametrata quest’ultima al diverso criterio –di tipo funzionale- della destinazione dell’opera ad un’attività temporanea, nell’ottica di escludere la necessità di titolo edilizio (cfr. art. 6, T.U. edilizia): se invero un’opera precaria presenta -di regola- la caratteristica dell’amovibilità, un’opera di facile rimozione potrebbe anche non essere destinata ad un uso temporaneo

Pubblicato il 10/12/2019

N. 01639/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00597/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 597 del 2018, proposto da

-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Vitone e Francesco Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, al corso Vittorio Emanuele n. 193;

contro

Comune di Mola di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via S. Cognetti, n.25;

per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto dai Sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-

per l’annullamento, previa sospensiva:

a) dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 30/10/2017 a firma del Capo del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici del Comune di Mola di Bari, pervenuto ai ricorrenti in data 6/11/2017, avente ad oggetto “Declaratoria di inammissibilità definitiva alla pratica presentata ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 10 e s.m. ed i., al manufatto sito in Via -OMISSIS-identificato catastalmente al -OMISSIS-– Pratica n. -OMISSIS-, presentata con istanza prot. n. 14062 del 23/6/2017”;

b) della nota prot. n. -OMISSIS- del 20/09/2017, allegata all’atto sub a), a firma del Soprintendente pro tempore della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;

c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresa la nota a firma del Capo del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici del Comune di Mola di Bari, prot. n. 12824 del 9/6/2017, recante preavviso di rigetto “dell’istanza per la definizione del procedimento amministrativo protocollo -OMISSIS- del 09/05/2017 inerente il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di area attrezzata per attività sportiva, ricreativa e parcheggi in via -OMISSIS-in catasto al -OMISSIS-”, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe, trasposto in sede giurisdizionale, i signori Santo Antonio e -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento negativo adottato dal Comune di Mola di Bari in relazione all’istanza di permesso di costruire presentata dagli odierni ricorrenti per la realizzazione di un’area attrezzata per attività sportive, ricreative e parcheggi, su suolo di loro proprietà, ubicato in territorio comunale e classificato dal vigente PRG come zona “F – attrezzature di interesse generale”.

Ed invero, con precedente sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, veniva solo parzialmente accolto il ricorso n. -OMISSIS-dagli stessi proposto per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione; obbligo ritenuto non configurabile per la parte destinata a zona F, trattandosi di previsione non preclusiva dell’esercizio delle facoltà dominicali, conseguentemente non soggetta a decadenza quinquennale.

Sul progetto di cui si tratta l’Amministrazione comunale, in sede di istruttoria preliminare, si esprimeva favorevolmente, pur disponendo l’acquisizione di taluni pareri di competenza di altre Amministrazioni, tra cui –per quanto qui rileva- il nulla-osta paesaggistico regionale.

L’autorizzazione de qua veniva in effetti rilasciata dalla Regione Puglia, con atto prot. n. 288 del 19 luglio 2016 a firma del Dirigente del Dipartimento Paesaggio ma con l’espressa prescrizione che il previsto fabbricato per attività ricreative e somministrazione di alimenti dovesse avere le caratteristiche di un’”attrezzatura di facile amovibilità”, in conformità alle presupposte determinazioni della Soprintendenza (cfr. atto n. 10221 del 7 luglio 2016).

La prescrizione non veniva impugnata; ed anzi i ricorrenti si attivavano per produrre al Comune di Mola gli elaborati grafici integrativi richiesti.

Nelle more, il Dirigente dell’U.T.C. chiedeva in ogni caso chiarimenti alla Regione Puglia sulla definizione di “amovibilità” della costruzione, onde individuare le prescrizioni tecniche minime che gli interessati avrebbero dovuto osservare nella realizzazione dell’intervento in parola; ma l’Ente regionale non riteneva di doversi pronunciare.

Il Dirigente pertanto, effettuate le proprie valutazioni, con nota 12824/9.6.2017 comunicava ai ricorrenti preavviso di diniego, rilevando quanto segue: “Trattasi….di struttura che deve necessariamente essere fondata, peraltro regolarmente allacciata ai servizi principali, per garantire i quali sono necessarie opere infrastrutturali. Una struttura così fatta non può essere intesa facilmente amovibile, poiché non sarà più rimossa, trattandosi di attività di ristorazione. Poiché il parere paesaggistico è preciso nel rispetto della facile amovibilità in alternativa alla non realizzazione, il sottoscritto, nel rispetto del parere espresso dall’Ente che tutela il vincolo, esprime parere contrario all’intervento, in quanto non rispettoso delle condizioni espresse dal parere paesaggistico”.

Il 30 ottobre successivo, superando le controdeduzioni degli interessati, lo stesso Dirigente adottava il provvedimento negativo finale, oggetto del presente gravame, confermando l’impostazione del preavviso di rigetto e altresì richiamando i chiarimenti –medio tempore- resi dalla Soprintendenza con nota del 20 settembre 2017 prot. -OMISSIS-, ancora una volta su richiesta comunale, in ordine alla nozione di amovibilità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mola per resistere al gravame e, all’udienza del 16 ottobre 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il gravame è incentrato su due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, si contesta la violazione dell’art.20, T.U. edilizia (d.lgs. n. 380/01), la violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 14, l.r. 17/2015 nonché l’eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e travisamento dei presupposti. Con il secondo motivo si contesta nuovamente –sotto distinto profilo- la violazione dell’art.20, T.U. edilizia, l’eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e il travisamento dei presupposti.

Entrambi i motivi non possono tuttavia trovare accoglimento.

Si è detto sub 1 che il nulla osta paesaggistico del 2016 non è stato impugnato, neanche nella parte in cui reca la prescrizione di “facile amovibilità” della struttura oggetto di autorizzazione, in conformità al sottostante parere della Soprintendenza; né l’impugnazione –con il presente gravame- della successiva nota della Soprintendenza stessa del 20 settembre 2017, può rimuovere gli effetti prodotti dal consolidamento dell’originaria prescrizione, trattandosi di un atto meramente esplicativo delle precedenti determinazioni.

Il diniego gravato si risolve dunque in un mero atto applicativo della presupposta autorizzazione regionale, rimasta inoppugnata; tant’è vero che –come fatto rilevare dalla difesa comunale- il Comune di Mola, in prima istruttoria, si era espresso favorevolmente.

La soluzione della controversia è, dunque, strettamente connessa alla definizione di “struttura amovibile”.

Come già evidenziato, il Dirigente comunale ha richiamato a sostegno delle proprie determinazioni la nozione di “facile rimozione” delineata dall’art.14, co.14, della l.r. 17/2015; laddove la Soprintendenza, nella più volte richiamata nota di chiarimenti, ha accolto –con specifico riferimento alla fattispecie concreta e all’esito di un iter argomentativo che sembrava voler supportare la conclusione contraria- un’accezione ulteriormente restrittiva di “opera amovibile”, di fatto sovrapposta a quella di “opera precaria” ex art. 6 D.P.R. n.380/2001.

Parte ricorrente contesta entrambe le prospettazioni e, in particolare, oppone l’inutilizzabilità della definizione di cui alla legge regionale n. 17/15 al di fuori dell’ambito disciplinato dalla legge stessa, ossia per costruzioni diverse da quelle realizzate su aree demaniali.

Ritiene il Collegio che: a) la definizione di “facile amovibilità” di un’opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, debba essere ricavata dal sistema in via interpretativa; b) non possa essere differenziata in ragione della proprietà pubblica o privata dell’aerea sulla quale l’opera stessa è destinata ad essere realizzata; a maggior ragione quando siano comunque in gioco interessi di rilevanza pubblicistica, come quelli paesaggistici che vengono qui in considerazione (trattasi di area privata vincolata paesaggisticamente come ambito costiero); c) non sia perfettamente sovrapponibile a quella di precarietà, parametrata quest’ultima al diverso criterio –di tipo funzionale- della destinazione dell’opera ad un’attività temporanea, nell’ottica di escludere la necessità di titolo edilizio (cfr. art. 6, T.U. edilizia): se invero un’opera precaria presenta -di regola- la caratteristica dell’amovibilità, un’opera di facile rimozione potrebbe anche non essere destinata ad un uso temporaneo (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4.7.2014, n. 3744; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 23.7.2013, n. 912; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 27.1.2005, n. 30).

Ma l’argomento dirimente si trae dal significato del termine “amovibile” quale contrario di “fisso”, secondo la definizione contenuta in qualsiasi vocabolario della lingua italiana (cfr. in particolare Devoto-Oli). Un significato che, tradotto in termini tecnico-edilizi, identifica un’opera priva di fondamenta o, comunque, di stabile collegamento al suolo, riportandoci alla definizione contenuta nella l.r. n. 17/2015, richiamata dal Dirigente nel provvedimento gravato.

Dispone infatti all’art.14, comma 14, che “Per opera di “facile rimozione” va inteso ogni manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.”

Del resto, una simile definizione è già stata accolta in precedenti pronunzie giurisprudenziali (in tal senso Cass. pen. Sez.III, 10.4.2013 n. 37139; C.d.S., Sez. VI, 26.9.2018, n. 5541; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 4.3.2003, n. 414).

Alla luce di quanto precede, non può allora dubitarsi della legittimità della scelta operata dalle Amministrazioni intimate che hanno ritenuto il progettato fabbricato per attività ricreative e somministrazione di alimenti non riconducibile alla definizione di “opera amovibile”, essendo stato previsto –e questo è incontroverso- l’utilizzo di materiali cementati e lavori di scavo, sia per le fondazioni che per i servizi a rete.

3.- In conclusione, il ricorso va respinto. Considerata tuttavia la vicenda nel suo complessivo svolgimento, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

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