25/02/2020 – Urbanistica. Scelte urbanistiche

Urbanistica. Scelte urbanistiche
Pubblicato: 25 Febbraio 2020
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., n. 27 del 17 gennaio 2020

Le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà. Le scelte di politica urbanistica operate dagli amministratori nell’esercizio dell’attività politica di governo del territorio non necessitano di specifica ed articolata motivazione, essendo sufficiente che dallo strumento pianificatorio emergano i criteri generali ai quali esso si ispira e gli obiettivi che lo stesso intende realizzare.

Pubblicato il 17/01/2020

N. 00027/2020REG.PROV.COLL.

N. 00459/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2018, proposto dal

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Silvio Tommasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sig. Cristoforo Gianluca Aliquò, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Caldarera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Sicilia – Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Villareale n. 6, è ex lege domiciliato;

per la riforma

della sentenza n.581 del 20.3.2018 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale e del sig. Cristoforo Gianluca Aliquò;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’avv. Silvio Tommasini, l’avv. Antonio Sottile su delega dell’avv. Mario Caldarera, e l’avvocato dello Stato Mario De Mauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il sig. Cristoforo Gianluca Aliquò espone di essere proprietario di un lotto di terreno sito nel Comune di Barcellona P.G., individuato in catasto al foglio 3, particelle 1350-1353, destinato nel precedente strumento urbanistico in parte a zona B4 ed in parte ad area agricola.

Il nuovo P.R.G. adottato con determina commissariale 1/2003 ed approvato con D.D.G. dell’8.2.2007 classificava il terreno in questione come zona F (parcheggio), riducendo la possibilità di utilizzazione dell’area a scopi edificatori/residenziali.

2. Ritenendosi pregiudicato da tale zonizzazione, con ricorso innanzi al competente T.A.R. il sig. Aliquò impugnava in parte qua il PRG.

Lamentava, al riguardo:

1) violazione e falsa applicazione del D.M. 1444/1968, deducendo che l’impugnato PRG ha previsto spazi destinati ad attrezzature e servizi pubblici in misura sovrabbondante rispetto agli standard minimi previsti dal D.M. 1444/1968, senza esporre adeguate motivazioni a supporto della scelta;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed irrazionalità deducendo che la destinazione a parcheggio impressa al terreno di sua proprietà, “in una zona periferica del perimetro urbano, priva di qualsiasi insediamento commerciale, alberghiero, e di altre strutture pubbliche (scuole, edifici comunali), a ridosso di una vasta area agricola, appare del tutto illogica ed irrazionale … non potendo perseguire il fine pubblicistico di decongestionare il traffico urbano o di eliminare gli inconvenienti del traffico veicolare in zona”.

3. Con la sentenza n.581/2018 il TAR di Catania ha accolto il ricorso per entrambi i motivi.

4. Con l’appello in esame il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha impugnato la predetta sentenza, e ne chiede l’annullamento o la riforma per i motivi indicati nella successiva parte, dedicata alle questioni di diritto, della presente decisione.

Ritualmente costituitosi, l’appellato ha eccepito l’infondatezza del gravame.

Si è costituita anche l’Amministrazione regionale, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso in appello.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è fondato.

5.1. Con i primi due mezzi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa – il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per travisamento dei fatti, violazione (per falsa applicazione) del D.M. 2.4.1968 n.1144 e difetto di motivazione, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato sotto un duplice profilo (l’uno formale e l’altro sostanziale); e precisamente:

a) nell’aver ritenuto che, nel corso del procedimento che ha condotto all’approvazione del nuovo P.R.G. (del 2007), il Consiglio regionale per l’urbanistica (C.R.U.) avesse licenziato un parere conforme (nella specie: il parere n.3 dell’1.3.2006) alla tesi propugnata dal ricorrente (secondo cui lo strumento urbanistico in questione avrebbe previsto parchi, servizi ed aree pubbliche in eccedenza rispetto alle esigenze reali della popolazione residente ed agli standard prescritti);

b) nell’aver ritenuto, in aderenza alla tesi del ricorrente, che le previsioni del P.R.G. per aree pubbliche, servizi e parchi siano effettivamente “sovradimensionate” rispetto alle esigenze reali della popolazione residente ed illogicamente eccedenti gli standard posti dal decreto sopra citato; e nel non aver rilevato che le scelte urbanistiche sono tendenzialmente insindacabili in quanto espressione di attività politica.

L’articolata doglianza merita accoglimento sotto entrambi i profili.

5.1.1. In ordine al primo (sub a), in quanto dall’esame degli atti di causa è emerso che il documento al quale fa riferimento il ricorrente (odierno appellante) non è il definitivo parere licenziato dal C.R.U., ma una semplice proposta dell’ufficio non del tutto accolta e recepita dal predetto organo tecnico.

Ragion per cui il lamentato “scostamento” dell’azione amministrativa (condotta Amministrazione procedente) rispetto all’orientamento espresso da quest’ultimo, in realtà non sussiste.

5.1.2. In ordine al secondo profilo di doglianza (sub b), esso merita condivisione per due ragioni.

Innanzitutto in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà (CGA, ss.rr.16.5.2006, n. 413/06), ciò che nella fattispecie non si è verificato.

Secondo tale orientamento le scelte di politica urbanistica operate dagli amministratori nell’esercizio dell’attività politica di governo del territorio non necessitano di specifica ed articolata motivazione, essendo sufficiente che dallo strumento pianificatorio emergano – come nel caso di specie – i criteri generali ai quali esso si ispira e gli obiettivi che lo stesso intende realizzare (cfr. C.G.A., ss. rr., 23 Settembre 2008, n. 374/08 e da ultimo C.G. A., ss. rr., 14 gennaio 2014, n. 2156/2011; ex plurimis Consiglio di Stato A.p. n. 24/1999; sez.IV n. 4907/2002; sez. IV n. 4907 /2002; n. 548/2004; n. 3314/2004 ).

Per il resto, la questione dell’incongruità del P.R.G. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la presunta ‘eccedenza’ di aree pubbliche (o destinate a servizi pubblici) e di parchi rispetto alle effettive esigenze della popolazione residente, è stata affrontata e risolta – in precedenti analoghi – da questo Consiglio di giustizia amministrativa, il quale ha chiarito che le previsioni progettuali dello strumento urbanistico per cui è causa concernenti i servizi pubblici sono state ritenute coerenti con l’assetto generale del piano sia – contrariamente a quanto l’appellato lamenta – dall’U.O. 4.1 del servizio IV/ DRU dell’A.R.T.A, sia dal Consiglio regionale dell’urbanistica.

Superando le perplessità evidenziate dall’ufficio nella proposta di parere n. 3 del 1 marzo 2006, nell’approvare definitivamente lo strumento urbanistico sottoposto al suo controllo, il C.R.U. ha motivatamente confermato le destinazioni urbanistiche per spazi pubblici riservati ad attività collettive e per spazi pubblici di interesse generale, con esclusione di quelle relative ad aree già ‘regolate’ da concessioni edilizie e/o da piani di lottizzazione.

Tale motivata scelta selettiva – che ha sottratto una serie di aree alla “destinazione pubblicistica” originariamente stabilita – ha soddisfatto l’interesse di chi vantava una concreta posizione di legittima aspettativa ormai perfezionatasi e, al contempo, ha determinato un equilibrato ridimensionamento della quota percentuale di aree riservate a servizi pubblici ed a parchi; ragion per cui le Sezioni riunite di questo Consiglio hanno affermato – con una statuizione dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi – che gli standard di cui al DM 2 aprile 1968, n.1444 sono da ritenere perfettamente rispettati (C.G.A., ss.rr., 3 Giugno 2009, n. 168/09).

Concludendo sul punto, non resta che affermare che le previsioni del P.R.G. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto concernenti la quota di territorio da destinare ad attrezzature ed a servizi pubblici, non possono essere considerate insufficientemente motivate né intrinsecamente irrazionali e/o incongrue; e che pertanto non sono sindacabili sotto alcun altro profilo (sul punto: C.G.A., ss.rr., 26 aprile 2010, n. 196/10 e 12 luglio 2010, n. 365/2010).

5.2. Con il secondo mezzo di gravame, l’Amministrazione appellante lamenta altresì l’ingiustizia dell’appellata sentenza per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione, per falsa applicazione, del d.m. 2.4.1968, deducendo che il Giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione che le scelte di politica urbanistica adottate in sede di adozione del PRG costituiscono espressione dell’indirizzo politico e sono tendenzialmente insindacabili; e che, nella fattispecie, la decisione di ubicare parcheggi in zone lontane dal centro, rientra nel paradigma delle scelte politiche a contenuto pianificatorio (dunque insindacabili).

La doglianza merita accoglimento.

Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione appellante, il terreno di proprietà del sig. Aliquò ricade entro una più ampia fascia del tessuto urbanistico avente vocazione edificatoria, sicchè la destinazione del predetto terreno a parcheggio non appare illogica e/o contraddittoria.

Ne consegue che la scelta pianificatoria compiuta dall’Amministrazione con riferimento al terreno dell’appellato non necessitava – contrariamente a quanto da questi sostenuto – di alcuna specifica motivazione (CGA ss.rr., 26.4.2010 n.196; id., 12.7.2010 n.365).

D’altro canto, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, le scelte di governo del territorio assunte mediante lo strumento urbanistico “sono sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che – per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree – risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate” (C.S., VI^, 5.3.2013 n.1323; Id., IV^, 25.11.2013 n.5589; Id. IV^, 16.4.2014 n.1871; Id. IV^, 18.8.2017 n.4037).

E poiché nella fattispecie non è dato ravvisare alcun errore di fatto, né alcuna abnorme illogicità o violazione procedurale, né è sostenibile che l’appellato avesse maturato alcuna aspettativa qualificata in ordine all’immutabilità dell’originaria destinazione urbanistica del suo terreno (posto che nessun atto amministrativo aveva potuto ingenerare un affidamento in tal senso), non resta che concludere che la condotta pianificatoria dell’Amministrazione resiste alla dedotta censura.

6. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va accolto e, per l’effetto ed in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso proposto in primo grado avverso il decreto con il quale è stato approvato il PRG del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano in complessivi €.4000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, da ripartire in parti eguali fra le due Amministrazioni (quella regionale e quella comunale) coinvolte e costituitesi in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello; e, per l’effetto ed in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Condanna il soccombente alla rifusione, in favore delle sue controparti, delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in complessivi €.4000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, da ripartire in parti eguali fra le due Amministrazioni (quella regionale e quella comunale) coinvolte nel giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l’intervento dei signori magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

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