21/02/2020 – Indennità di funzione degli Amministratori locali

Indennità di funzione degli Amministratori locali
20 Feb, 2020
 
 
Nella Delibera n. 157 del 6 dicembre 2019 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere in merito alla disciplina legislativa vigente in materia indennità di funzione degli Amministratori locali. La Sezione rileva che la ratio dell’art. 82, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) – il quale prevede il dimezzamento dell’indennità spettante all’Amministratore locale per coloro che siano, nel contempo, lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 81 del medesimo Tuel – è quella di indurre gli Amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Quindi, la disposizione in esame stabilisce un Principio di ordine generale che non trova eccezioni nella tipologia e nella durata (orario) del rapporto di lavoro, risultando irrilevante che la prestazione lavorativa debba essere erogata a tempo pieno oppure a tempo parziale.
Ne consegue dunque che l’art. 81 del Tuel afferma il diritto degli Amministratori ad essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato), così come, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’Amministratore, avendo il diritto ad essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta.

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