13/02/2020 – Non sussistono misure discriminatorie se l’Unità di supporto al RPCT viene meno per scadenza naturale prestabilita alla sua nomina

Non sussistono misure discriminatorie se l’Unità di supporto al RPCT viene meno per scadenza naturale prestabilita alla sua nomina
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT) di un ente regionale ha fatto pervenire all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) una segnalazione in cui lamentava l’inadeguato dimensionamento della struttura di supporto a lui affiancata, sia per organico che per competenze professionali. La stessa poi era venuta a naturale scadenza, il che ha comportato, a dire della segnalante, l’assenza delle condizioni indispensabili “per assicurare, all’amministrazione regionale, l’efficace svolgimento delle funzioni attribuite al RPCT dalla normativa, né per garantire la completa attuazione delle misure preventive necessarie a mitigare il rischio corruttivo previste nel PTPC 2019-2021”. Dopo un’ulteriore segnalazione della RCPT, in cui ha evidenziato il perdurare delle criticità, l’Ufficio vigilanza misure anticorruzione ha richiesto all’ente regionale informazioni in merito a cui l’ente ha riscontrato affermando che “non è stato mai adottato né dalla scrivente Direzione Generale … tantomeno dall’attuale Organo politico di vertice alcun provvedimento di revoca e/o alcuna misura discriminatoria nei confronti … di cui si possa, neanche astrattamente, prevedere un riesame”. Nel frattempo la RCPT ha reso edotta l’ANAC di risultare demansionato “a sua insaputa” al rango di dirigente senza incarico, seppur in mancanza di provvedimenti formali in tal senso.
Le precisazioni della Corte
L’ANAC ha posto le basi del suo ragionamento sulla base delle normative ex art. 1, comma 7, L. n. 190/2012 ed ex art. 9 del Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. Nella prima si sancisce il dovere di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie nei confronti del RPCT, mentre nella seconda si intendono per “misure discriminatorie dirette e indirette” quelle misure ritorsive (tra cui demansionamenti, licenziamenti o altre misure organizzative) aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Nel caso di specie non è stata ravvisata alcuna misura discriminatoria nei confronti del ricorrente, non esistendo il nesso tra il ruolo e le attività del RPCT e le misure adottate dall’Amministrazione. Infatti, il venir meno della struttura di supporto non ha carattere discriminatorio in quanto giunta a naturale scadenza, così come fissata dalla delibera dell’ente e confermato nel decreto di nomina della stessa ricorrente. L’Autorità ha poi ravvisato che il personale componente l’Unità di supporto al RPCT fosse il medesimo dell’organo “Direzione generale per la comunicazione”, soppresso contestualmente e per far spazio alla creazione del primo e che il successivo trasferimento dei dipendenti non fosse configurabile quale attività discriminatoria, in quanto disposto “in ottemperanza a prescrizioni della Commissione medica con riferimento a 2 dei 3 dipendenti trasferiti”.
Riguardo la collocazione in disponibilità per un incarico presso la Direzione generale dell’ente, l’ANAC non ha ravvisato alcuna natura discriminatoria perché nel provvedimento di nomina del RPCT era stato specificato come la ricorrente fosse stata prima revocata dall’incarico precedente di direttore del Servizio e poi assegnata a quello di coordinatore dell’Unità di progetto “Trasparenza e prevenzione della corruzione”: quindi l’amministrazione, alla scadenza naturale dell’Unità, l’ha correttamente configurata quale dirigente senza incarico, essendo quello di RPCT un incarico aggiuntivo rispetto ad altri ed essenzialmente gratuito.
L’Autorità ha posto l’accento su alcune criticità ravvisabili nell’amministrazione, seppur in assenza delle misure discriminatorie lamentate nel ricorso, in particolar modo ha sottolineato la necessità che l’ente ponga in essere “le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT” ai fini di garantirne l’effettività e l’autonomia tipica del ruolo: quindi, poiché “nel caso in esame, è evidente come il RPCT non sia dotato del supporto idoneo allo svolgimento della propria funzione” è fondamentale che l’amministrazione gli fornisca il supporto di misure professionalmente adeguate, nonché dei mezzi necessari. Sulla base di quanto sopra l’Autorità ha preso atto positivamente delle criticità lamentate dalla RPCT e perciò ritenuto necessario l’invio di apposita raccomandazione ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. b), del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione del 29.3.2017”.
La deliberazione dell’Autorità
Per quanto sopra esposto l’ANAC ha deliberato di archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 9 co. 7 del Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT, dichiarando l’insussistenza delle misure discriminatorie. Inoltre ha raccomandato all’amministrazione di porre in essere con urgenza, nell’ambito della propria autonomia, le modifiche organizzative necessarie per assicurare che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività e, nelle more dell’esecuzione della deliberazione, di fornire con urgenza (anche ad interim o in via provvisoria) personale di supporto alla funzione di RPCT.
Infine ha disposto attività di monitoraggio sull’osservanza delle indicazioni fornite.

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